24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/24 |
Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 da Ioannis Vakalis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione
(Causa T-317/11 P)
2011/C 282/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ioannis Vakalis (Luvinate) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
accogliere le conclusioni presentate in primo grado, tranne quella correttamente dichiarata irricevibile dal Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’illogicità del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica che non trae le conclusioni derivanti dalle sue affermazioni, in quanto esso avrebbe dichiarato che la presa in considerazione delle variazioni del tasso di cambio spetta alla Commissione. Orbene, la Commissione non prenderebbe in considerazione tale questione. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da una motivazione illogica. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale della funzione pubblica ha frainteso la questione che gli era stata posta. Dalla sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale avrebbe compreso che il ricorrente gli chiedeva se la differenza di trattamento tra i funzionari soggetti alle disposizioni generali di esecuzione degli artt. 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») del 1969 e quelli soggetti alle disposizioni del 2004 fosse illegittima, mentre al Tribunale era stato richiesto di determinare se «le nuove DGE siano discriminatorie, nel senso che trattano in modo analogo situazioni di fatto diverse». In tal senso, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha operato una sostituzione di motivi. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la motivazione di ordine finanziario delle DGE sarebbe emersa solamente nel corso dell’udienza e, dall’altro, che tale motivazione sarebbe differente da quella fornita al ricorrente nel rigetto del suo reclamo (motivazione che il Tribunale ha d’altronde dichiarato insufficiente). Secondo la giurisprudenza, non spetta al Tribunale supplire all’eventuale assenza di motivazione o integrare la suddetta motivazione della Commissione aggiungendovi o sostituendovi elementi che non risultano dalla stessa decisione impugnata. |
4) |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe respinto il motivo relativo al principio della parità di trattamento, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza di una differenza di trattamento ingiustificata. Orbene, il ricorrente avrebbe dimostrato che la differenza di trattamento in questione non era giustificata dall’introduzione dell’Euro, come affermato nell’originaria motivazione del rigetto del reclamo. |