13.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/32 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)
(Causa T-312/11)
2011/C 238/53
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Baron von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BYK-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso 8 aprile 2011, procedimento R 1585/2010-4; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese in quanto convenuto. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: BYK-Cera BV.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CERATIX» per prodotti della classe 1 — Registrazione n. 6 358 832.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «CERATOFIX» per prodotti della classe 1.
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.
Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto il convenuto:
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avrebbe a torto sminuito il valore probatorio dei documenti prodotti dalla ricorrente, adducendo come motivazione sommaria che essi provengono dalla sfera della ricorrente stessa; |
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non avrebbe considerato operazioni pubblicitarie come «uso effettivo»; |
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non avrebbe incluso nella valutazione dell’effettività dell’uso tutte le circostanze rilevanti e |
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non avrebbe valutato nel loro complesso i documenti relativi all’uso prodotti. |