13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/32


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

(Causa T-312/11)

2011/C 238/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Baron von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BYK-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso 8 aprile 2011, procedimento R 1585/2010-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese in quanto convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BYK-Cera BV.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CERATIX» per prodotti della classe 1 — Registrazione n. 6 358 832.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «CERATOFIX» per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto il convenuto:

avrebbe a torto sminuito il valore probatorio dei documenti prodotti dalla ricorrente, adducendo come motivazione sommaria che essi provengono dalla sfera della ricorrente stessa;

non avrebbe considerato operazioni pubblicitarie come «uso effettivo»;

non avrebbe incluso nella valutazione dell’effettività dell’uso tutte le circostanze rilevanti e

non avrebbe valutato nel loro complesso i documenti relativi all’uso prodotti.