13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/22


Ricorso proposto il 7 giugno 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

(Causa T-290/11)

2011/C 238/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) (Berlino, Germania), DB Netz AG (Francoforte sul Meno, Germania), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (Bodenheim, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, J. S. Brückner e O. Mross)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di accertamento della Commissione 30 marzo 2011, notificata il 31 marzo 2011;

annullare ogni misura adottata sulla base degli accertamenti eseguiti in seguito a tale decisione illegittima;

condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti riprodotti nell’ambito degli accertamenti, pena la dichiarazione di nullità da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono di dichiarare nulla la decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2365, casi COMP/39.678 e COMP/39.731, che ha imposto accertamenti, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (1), alla Deutsche Bahn AG, nonché a tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, a causa di un modello possibilmente anticoncorrenziale di un utilizzo strategico dell’infrastruttura amministrata da società del gruppo DB e della fornitura di servizi ferroviari.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1)

Primo motivo: violazione del diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio per mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria.

2)

Secondo motivo: violazione del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo per mancanza della possibilità di un preventivo esame giudiziale della decisione di accertamento sotto il profilo sostanziale e giuridico.

3)

Terzo motivo: illegittimità della decisione di accertamento, in quanto essa si fonderebbe su indizi acquisiti dalla Commissione in applicazione della decisione di accertamento relativa al sistema di sconti sull’alimentazione di trazione, nell’ambito di una ricerca su vasta scala («fishing expedition») e pertanto in violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

4)

Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa, dovuta ad una descrizione estremamente ampia ed imprecisa dell’oggetto dell’accertamento.

5)

Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione non sarebbe competente quanto all’oggetto dell’accertamento e, in ogni caso, avrebbe potuto ottenere le informazioni rilevanti dalla competente autorità di regolamentazione («Bundesnetzagentur») o anche dalle ricorrenti per mezzo di una semplice richiesta di informazioni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).