|
16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/28 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Fellah/Consiglio
(Causa T-255/11)
2011/C 211/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zakaria Fellah (New York, Stati Uniti d’America) (rappresentante: avv. G. Collard)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Zakaria Fellah, il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC, pubblicati il 7 aprile 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non sono fondati in fatto; |
Di conseguenza,
|
— |
Annullare il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC; |
|
— |
In subordine, disporre che il nome del sig. Zakaria Fellah sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell’iscrizione stessa. |
|
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:
|