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16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/27 |
Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 da Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 febbraio 2011, causa F-34/10, Arango Jaramillo e a./BEI
(Causa T-234/11 P)
2011/C 211/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. (Lussemburgo, Lussemburgo), Maria Esther Badiola (Lussemburgo), Marcella Bellucci (Lussemburgo), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Lussemburgo), Raffaella Calvi (Schuttrange, Lussemburgo), Maria José Cerrato (Lussemburgo), Sara Confortola (Verona, Italia), Carlos D’Anglade (Lussemburgo), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Lussemburgo), Andrew Davie (Medernach, Lussemburgo), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Lussemburgo), Nausica Di Rienzo (Lussemburgo), José Manuel Fernandez Riveiro (Sandweiler, Lussemburgo), Eric Gällstad (Rameldange, Lussemburgo), Andres Gavira Etzel (Lussemburgo), Igor Greindl (Canach, Lussemburgo), José Doramas Jorge Calderon (Lussemburgo), Monica Lledo Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Lussemburgo), Juan Antonio Magaña-Campos (Lussemburgo), Petia Manolova (Bereldange, Lussemburgo), Ferran Minguella Minguella (Gonderange, Lussemburgo), Barbara Mulder-Bahovec (Lussemburgo), István Papp (Lussemburgo), Stephen Richards (Blaschette, Lussemburgo), Lourdes Rodriguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portogallo), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Lussemburgo), Maria del Pilar Vargas Casasola (Lussemburgo), Carolina Vento Sánchez (Lussemburgo), Pé Verhoeven (Bruxelles, Belgio), Sabina Zajc (Contern, Lussemburgo) e Peter Zajc (Contern) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Banca europea degli investimenti
Conclusioni della ricorrente
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’ordinanza impugnata, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F-34/10 e rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca nel merito e sulle spese in conformità alle conclusioni presentate alle ricorrenti in primo grado; |
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in subordine, considerata la novità delle questioni di diritto sollevate dalla presente impugnazione, suddividere le spese tra le parti secondo equità. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi.
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1) |
Primo motivo, diviso in tre parti, vertente su un errore di diritto nella determinazione del termine ragionevole applicabile alla proposizione del ricorso nelle cause che vedono la BEI contrapposta ai suoi agenti.
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2) |
Secondo motivo, invocato in subordine e vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle norme procedurali applicabili, lette alla luce di principio del caso fortuito. |
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3) |
Terzo motivo invocato in subordine, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova atti a dimostrare l’esistenza del caso fortuito e su una violazione delle norme istruttorie e di organizzazione del procedimento. |