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2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/18 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)
(Causa T-227/11)
2011/C 194/30
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wall AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011 nel procedimento R 301/2010-1; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bluepod media», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6099709
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «blue spot», registrato con il n. 5660972 per servizi delle classi 35, 36, 37 e 38; marchio denominativo internazionale «BlueSpot», regostrato con il n. 880800, per servizi delle classi 35, 37 e 38; marchio denominativo tedesco «BlueSpot» registrato con il n. 30472373, per servizi delle classi 35, 37 e 38
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e parziale rigetto della domanda. Di conseguenza, domanda accolta per il resto e parziale rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussisteva rischio di confusione.