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30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/21 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2011 — Al-Faqih e a./Commissione
(Causa T-134/11)
2011/C 130/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito), Ghunia Abdrabbah (Birmingham, Regno Unito), Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito), e Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, Barrister, e N. Garcia-Lora, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea.
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1139 (1) e il regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1138 (2), nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti, e |
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condannare la Commissione europea al pagamento delle proprie spese processuali oltre a quelle sostenute dai ricorrenti nonché ogni somma anticipata a titolo di gratuito patrocinio ad opera della cassa della Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha deliberatamente ignorato la giurisprudenza vincolante della Corte di giustizia e ha omesso di esaminare in maniera indipendente le basi su cui si fonda la designazione dei ricorrenti, né ha richiesto alcuna ragione per tali designazioni. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento della Commissione n. 1139/2010 e il regolamento della Commissione n. 1138/2010 non hanno rispettato il diritto ad un riesame giudiziario, violando in tale modo i diritti della difesa e venendo meno a quanto disposto dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. |
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3) |
Terzo motivo, con cui si afferma che le conclusioni cui è giunta la Commissione nel suo esame relativo ad uno dei ricorrenti, la Sanabel Relief Agency Ltd, sono erronee e giuridicamente insostenibili. |
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4) |
Quarto motivo, secondo cui il regolamento della Commissione n. 1139/2010 e il regolamento della Commissione n. 1138/2010 rappresentano un'interferenza sproporzionata sul diritto di proprietà dei ricorrenti e sulla loro vita privata, in violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Inoltre, una siffatta legislazione è irrazionale, se si considera in particolare che il Regno Unito afferma che i primi tre ricorrenti non rispondono più ai criteri rilevanti. |
(1) Regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1139, recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (GU L 322, pag. 6).
(2) Regolamento (UE) della Commissione 7 dicembre 2010, n. 1138, recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 322, pag. 4).