30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/17


Ricorso proposto il 2 marzo 2011 — Attey/Consiglio

(Causa T-118/11)

2011/C 130/30

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philipp Attey (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca quattro motivi.

1)

Il primo motivo verte su un errore manifesto di valutazione, in quanto le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente, che farebbe ostruzionismo al processo di pace e di riconciliazione in Costa d’Avorio e rifiuterebbe il risultato dell’elezione presidenziale, si basano sul fatto che il convenuto avrebbe erroneamente ritenuto che il sig. A. Ouattara sia stato eletto presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, mentre il sig. L. Gbagbo sarebbe stato proclamato presidente dal Consiglio costituzionale.

2)

Il secondo motivo verte su uno sviamento di potere, dal momento che gli atti impugnati: i) perseguirebbero uno scopo diverso da quello definito dall’art. 21 TUE, vale a dire la promozione nel resto del modo della democrazia e dello Stato di diritto, poiché il sig. L. Gbagbo è stato democraticamente eletto presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, e ii) violerebbe la Carta delle Nazioni Unite, di cui l’Unione promuove il rispetto, dal momento che il convenuto avrebbe violato il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato.

3)

Il terzo motivo si basa su una violazione dell’art. 215, n. 3, TFUE, dal momento che gli atti impugnati non contengono alcuna garanzia giuridica.

4)

Il quarto motivo verte su una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

in quanto i diritti della difesa del ricorrente sarebbero stati violati, poiché, non avendo ricevuto dal convenuto alcuna comunicazione degli elementi assunti a suo carico, non avrebbe avuto la possibilità di esprimere utilmente il proprio punto di vista in proposito,

e in quanto avrebbe arrecato pregiudizio ai diritti della difesa del ricorrente in maniera sproporzionata.