16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/16


Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — EMA/Commissione

(Causa T-116/11)

2011/C 120/38

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Franchi, avvocato, L. Picciano, avvocato, N. di Castelnuovo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nel merito;

in via principale:

accertare e dichiarare che EMA ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di lei incombenti in base ai contratti 507760 DICOEMS e 507126 COCOON, ed ha pertanto diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di tali contratti come risultanti dai FORM C inviati alla Commissione, ivi compreso il FORM C relativo al IV periodo del contratto COCOON;

accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione della Commissione di risoluzione dei suddetti contratti, contenuta nella lettera del 5 novembre 2010;

per l’effetto, dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 164 080,10 è infondata, e conseguentemente annullare, revocare — anche attraverso l’emissione di una corrispondente nota di credito — la nota di addebito del13 dicembre 2010, con la quale la Commissione ha chiesto la restituzione dell’importo sopra citato, o comunque dichiararne l’illegittimità;

parimenti, condannare la Commissione al pagamento delle restanti somme spettanti ad EMA in forza dei FORM C consegnati alla Commissione, pari ad euro250 999,16;

in via subordinata:

accertare la responsabilità della Commissione per indebito arricchimento e per fatto illecito,

conseguentemente condannare quest’ultima al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale sofferti dalla ricorrente, che dovranno essere quantificati nel corso del presente giudizio;

in ogni caso , condannare la Commissione al rimborso delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell’art. 272 TFUE e basato sulla clausola compromissoria contenuta all’art. 13 dei contratti DICOEMS e COCOON, la ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione del 5 novembre 2010, che risolve, in seguito ad un controllo contabile svolto dai Servizi della Commissione, i due contratti stipulati con la ricorrente nell’ambito del VI Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo. La ricorrente conseguentemente contesta la legittimità della nota di addebito redatta dalla Commissione in data 13 dicembre 2010 alla luce della relazione di controllo contabile, tesa al recupero degli importi versati dalla Commissione alla ricorrente per l’esecuzione dei due progetti nei quali la ricorrente è stata coinvolta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente l’esigibilità del credito vantato dalla Commissione e l’ammissibilità dell’insieme dei costi da lei dichiarati alla Commissione.

In particolare, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, degli articoli 19, 20, 21 e 25 delle Condizioni Generali di contratto, relative alla definizione dei costi ammissibili, nonché la violazione del principio di non discriminazione in relazione all’interpretazione delle norme contabili per le ASBL come eseguita nel corso della procedura di revisione contabile.

2)

Secondo motivo, vertente sulla premessa che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di leale collaborazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto non avrebbe correttamente eseguito i propri obblighi contrattuali.

In particolare, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di controllo sulla buona esecuzione dei progetti, dal punto di vista del controllo finanziario previsto dall’articolo II.3.4.a delle Condizioni Generali di contratto.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, alla luce del quadro complessivo delle omissioni cui essa ha dato vita, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità, in ragione del carattere sproporzionato della misura adottata dalla Commissione — risoluzione del contratto — a fronte dell’asserita inosservanza di alcuni obblighi di natura contabile che, anche qualora sussistenti, non darebbero in alcun modo diritto ad un rimborso quasi integrale degli anticipi concessi.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto di difesa in relazione alla condotta posta in essere da quest’ultima durante lo svolgimento della procedura di revisione contabile.

In particolare, la ricorrente denuncia l’assenza di un contraddittorio nella fase di revisione contabile e la mancata presa in considerazione di una serie di documenti integrativi consegnati alla Commissione in data19 agosto 2009.

5)

Quinto motivo, presentato in via subordinata, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione sulla base degli art. 268 e 340 TFUE.

La ricorrente lamenta in primo luogo la sussistenza di un indebito arricchimento a vantaggio della Commissione, per avere quest’ultima potuto usufruire dei risultati finali dei progetti DICOEMS e COCOON senza avere integralmente sostenuto i costi ad essa spettanti.

In secondo luogo, la ricorrente presenta domanda di risarcimento dei danni per atto illecito della Commissione, per aver quest’ultima fatto circolare una lettera dal contenuto diffamatorio e gravemente pregiudizievole per il buon nome della ricorrente.