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16.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/16 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Mizuno/UAMI — Golfino (G)
(Causa T-101/11)
2011/C 120/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mizuno Corp. (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Raab e H. Lauf)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Golfino AG (Glinde, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2010, nel procedimento R 821/2010-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente la lettera «G» e altri simboli, per prodotti della classe 25.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Golfino AG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente la lettera «G» e il simbolo «+», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e incidentalmente dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).