16.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/15 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Rovi Pharmaceuticals/UAMI — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)
(Causa T-97/11)
2011/C 120/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rovi Pharmaceuticals GmbH (Schlüchtern, Germania) (rappresentante: avv. M. Berghofer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 dicembre 2010, procedimento R 500/2010-2; |
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respingere integralmente l’opposizione n. B 1368580, con riconoscimento delle spese; |
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ordinare al convenuto di registrare la domanda di marchio comunitario n. 6475107. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ROVI Pharmaceuticals», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6475106
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 24810 del marchio figurativo «ROVI», per prodotti delle classi 3 e 5; registrazione comunitaria n. 4953915 del marchio figurativo «ROVICM Rovi Contract Manufacturing», per prodotti e servizi delle classi 5, 42 e 44; registrazione spagnola n. 2509464 del marchio denominativo «ROVIFARMA», per prodotti e servizi delle classi 5, 39 e 44; registrazione spagnola n. 1324942 del marchio denominativo «ROVI», per prodotti della classe 3; registrazione spagnola n. 283403 del marchio denominativo «ROVI», per prodotti delle classi 1 e 5; registrazione spagnola n. 137853 del marchio figurativo «ROVI», per prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione, in quanto non ha correttamente valutato i singoli fattori rilevanti ai fini dell’esame globale e, in secondo luogo, ha omesso di compiere l’esame globale dei marchi interessati.