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26.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/9 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Martinair Holland/Commissione
(Causa T-67/11)
2011/C 95/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: avv.to R. Wesseling)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare, in toto o in parte, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della decisione, ovvero |
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ridurre le ammende inflitte nell’art. 5 della decisione, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Domanda di annullamento ai sensi degli artt. 263 e 231 TFUE nonché dell’art. 31 del regolamento 1/2003, della decisione della Commissione 9 novembre 2010 C(2010) 7694 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE, dell’art. 53 dell’accordo SEE nonché dell’art. 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 — Trasporto aereo), nella parte riguardante la Martinair Holland NV nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda inflitta.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce due motivi.
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1) |
Con il primo motivo viene dedotta:
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2) |
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in manifesti errori di valutazione nel calcolo dell’ammenda, in violazione del regolamento n. 1/2003 (1), e degli orientamenti sulle ammende, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, in contrasto con gli artt. 41 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 296 TFUE e di altri principi fondamentali del diritto dell’Unione. A tal riguardo la ricorrente sostiene che:
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(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).