26.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/7 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Ungheria/Commissione
(Causa T-37/11)
2011/C 95/12
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare parzialmente la decisione della Commissione contenente la nota di addebito n. 3.241.011.280, nella parte in cui, con riferimento alla Repubblica di Ungheria, sono state qualificate come inammissibili in forza dello strumento Schengen determinate spese connesse alle misure 1, 3, 4, 5 e 6 dell'obiettivo III/A, all'obiettivo in materia doganale III/B e, nell'ambito dell'obiettivo I/C, relative alla struttura di controllo alla frontiera del porto fluviale di Mohács e alla stazione ferroviaria destinata al traffico mercantile di Eperjeske; |
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in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione contenente la nota di addebito n. 3.241.011.280, nella parte in cui, con riferimento alla Repubblica di Ungheria, sono state qualificate come inammissibili o solo parzialmente ammissibili in forza dello strumento Schengen determinate spese connesse alle misure 1, 3, 4, 5 e 6 dell'obiettivo III/A e all'obiettivo in materia doganale III/B; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:
1) Domanda in via principale: violazione del principio della tutela delle legittime aspettative e del legittimo affidamento nonché del principio di certezza del diritto
La ricorrente sostiene che, tenuto conto dell'incertezza del contesto normativo e dell'importo considerevole dell'assistenza finanziaria accordata gravante sullo strumento Schengen, la ricorrente ritiene che ci si potesse attendere che essa, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del programma, essa si fondasse, in fase di attuazione di quest'ultimo, sulle risposte della Commissione fornite in occasione delle ripetute consultazioni relative al Programma indicativo e delle espresse richieste di un parere.
A giudizio della ricorrente, l’adozione del Programma indicativo quale previa approvazione, i controlli effettuati dalla Commissione nel corso della realizzazione del programma e la cooperazione con gli Stati membri consentono di concludere, secondo la ricorrente che, sebbene la Commissione effettui verifiche a posteriori in merito alla possibilità per determinati progetti di beneficiare di un sostegno finanziario, essa non può fondamentalmente mettere in dubbio l’ammissibilità a un siffatto beneficio di progetti più volte da essa sottoposti a controllo senza essere contestati. La ricorrente ritiene che la Commissione, con le sue decisioni volte ad accordare un finanziamento, abbia fornito delle «garanzie» che hanno ingenerato delle legittime aspettative in Ungheria quanto all'ammissibilità al beneficio dell'aiuto delle misure descritte nel Programma indicativo.
Il principio di leale cooperazione impone altresì alle istituzioni dell'Unione obblighi reciproci di collaborazione con gli Stati membri.
La ricorrente reputa che, se in un contesto normativo talmente impreciso e fluido non ci si potesse attendere dalla Commissione previe e certe informazioni in merito all'ammissibilità di un determinato progetto, ciò implicherebbe al contempo una grave lesione del principio di certezza del diritto.
2) Domanda in subordine: errata interpretazione della nozione di controlli approfonditi e determinazione priva di fondamento delle correzioni finanziarie
La ricorrente ritiene che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia considerato non ammissibili o solo parzialmente ammissibili le spese menzionate nella domanda in subordine per il fatto che non sono destinate, o lo sono soltanto parzialmente, all'obiettivo dei controlli approfonditi alla frontiera. A giudizio della ricorrente, la Commissione è giunta a questa conclusione come conseguenza di un'errata interpretazione della nozione di controlli approfonditi.
La ricorrente aggiunge che la Commissione, tenuto conto delle informazioni poste a sua disposizione, non ha effettuato le verifiche necessarie per stabilire gli importi precisi da rimborsare per quanto riguarda tutte le misure e, quanto ad alcune delle stesse, ha fissato in modo erroneo la base forfettaria. Secondo la ricorrente, la Commissione, per determinare la detta base, si sarebbe dovuta fondare sulla parte stimata delle azioni di controllo alle frontiere di ciascuna delle autorità competenti rispetto a loro altre attività, anziché sulle specificazioni di cui all’art. 22, n. 3, lett. b), della decisione della Commissione C(2004) 248, relativa alla gestione e al controllo dello strumento Schengen, che prevede di tener conto dell'importanza della violazione delle regole, nonché della portata e delle conseguenze finanziarie delle eventuali carenze nei sistemi di gestione e di controllo che hanno condotto all'irregolarità constatata.