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26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/32 |
Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Post Bank/Consiglio
(Causa T-13/11)
2011/C 63/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Post Bank (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, lawyer)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare il n. 34, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC (1) nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2); |
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dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC (3), nonché l'art. 16 del regolamento n. 961/2010, e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il proprio ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l'annullamento del n. 34 della sezione B dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010 e quella del n. 40 della sezione B dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché l'annullamento dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui riguardano la ricorrente.
A sostegno dei propri argomenti la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è competente a controllare il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio n. 2010/644, il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento del Consiglio n. 961/2010, e la decisione 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell'Unione. |
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Oltretutto, i motivi specifici dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco non sono corretti e le condizioni previste dall’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e dell’art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatte. Le disposizioni dovrebbero essere dichiarate inapplicabili alla ricorrente. Il Consiglio è incorso in un manifesto errore di fatto e di diritto. Di conseguenza, il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione n. 2010/644 nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere annullati. |
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A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma altresì che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 violano i suoi diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto ad un equo processo, dal momento che essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio e che le allegazioni indicate nella decisione e nel regolamento del 2010 sono assai generiche e poco chiare sicché è impossibile per la Post Bank replicarvi. |
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Peraltro, l’art. 24, n. 3, della decisione n. 2010/413 richiede che il Consiglio comunichi e notifichi la propria decisione alla persona o all'entità di cui trattasi, nonché i motivi dell'iscrizione della stessa nell'elenco, mentre l’art. 24, n. 4, della decisione n. 2010/413 prevede che il Consiglio riesamini la propria decisione qualora vengano formulate osservazioni. Nella fattispecie il Consiglio ha violato tali disposizioni. Posto che l’art. 24, nn. 3 e 4, della decisione n. 2010/413 è altresì ripreso all’art. 36, nn. 3 e 4, del regolamento n. 961/2010, vi è inoltre una violazione di quest'ultima disposizione. |
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La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della ricorrente. |
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Il Consiglio ha inoltre violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della ricorrente. |
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La ricorrente sostiene peraltro che il Consiglio ha violato il suo diritto di proprietà nonché il principio di proporzionalità. L’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alla ricorrente. |
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Peraltro, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 961/2010 contrasta con l’art. 215, nn. 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché con l’art. 40 TUE. |
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Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 sono stati adottati in violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. |
(1) Decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81).
(2) Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).