5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/25


Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Air Canada/Commissione

(Causa T-9/11)

2011/C 72/42

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (rappresentanti: J. Pheasant e T. Capel, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione, compresi gli artt. 2 e 3 o, in subordine, annullare parzialmente la decisione, ai sensi dell’art. 263 TFUE;

annullare l’ammenda o, in subordine, ridurne l’importo, eventualmente azzerandolo, ai sensi dell’art. 261 TFUE;

condannare la Commissione a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, ai sensi dell’art. 266 TFUE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dall’Air Canada per il presente ricorso e per tutte le seguenti fasi del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno del presente ricorso.

1)

Con il primo motivo, essa fa valere una violazione dei diritti della difesa, poiché la Commissione ha modificato materialmente il proprio procedimento tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, e ha pertanto basato quest’ultima su una nuova valutazione di fatto e di diritto rispetto alla quale non è stata concessa alla ricorrente alcuna occasione di essere sentita.

2)

Con il secondo motivo, essa afferma che:

la decisione si basa su prove inammissibili, poiché gli elementi di prova materiali sui quali la Commissione ha fondato la propria decisione nei confronti della ricorrente sono inammissibili;

la Commissione ha violato il principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento e non ha applicato criteri probatori corretti ai sensi del diritto dell’Unione laddove ha utilizzato determinate prove contro la ricorrente, ritenendo nel contempo che prove identiche o sostanzialmente simili fossero inidonee a dimostrare un’infrazione da parte di taluni altri destinatari della comunicazione degli addebiti, e laddove non ha preso in considerazione le rettifiche di fatto ed i chiarimenti forniti dalla ricorrente.

3)

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene di non aver partecipato ad alcuna infrazione, in quanto:

gli artt. 2 e 3 del dispositivo della decisione non contengono alcun accertamento del fatto che la ricorrente abbia preso parte all’infrazione unica e continuata descritta nella contestazione degli addebiti;

la Commissione non ha soddisfatto i requisiti giuridici pertinenti di cui all’art. 101, n. 1, TFUE ed alla correlata giurisprudenza per attribuire la responsabilità di un’infrazione unica e continuata alla ricorrente;

sulla base delle prove che, alla luce del secondo motivo, la Commissione può legittimamente prendere in considerazione ai fini di una nuova valutazione degli addebiti nei confronti della ricorrente, la decisione non dimostra la sussistenza di alcuna infrazione da parte della ricorrente.

4)

Con il quarto motivo, essa fa valere che la Commissione non ha definito, ovvero non ha correttamente definito, il mercato rilevante, in violazione dell’obbligo giuridico in tal senso stabilito dalla giurisprudenza dell’UE e, in particolare, dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

5)

Con il quinto motivo, essa deduce che l’ammenda dovrebbe essere interamente annullata o, in subordine, dovrebbe essere significativamente ridotta (eventualmente azzerandola) alla luce degli altri motivi e della mancata applicazione, da parte della Commissione, del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

6)

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE.