5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/25 |
Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Air Canada/Commissione
(Causa T-9/11)
2011/C 72/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (rappresentanti: J. Pheasant e T. Capel, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione, compresi gli artt. 2 e 3 o, in subordine, annullare parzialmente la decisione, ai sensi dell’art. 263 TFUE; |
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annullare l’ammenda o, in subordine, ridurne l’importo, eventualmente azzerandolo, ai sensi dell’art. 261 TFUE; |
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condannare la Commissione a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, ai sensi dell’art. 266 TFUE; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dall’Air Canada per il presente ricorso e per tutte le seguenti fasi del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi a sostegno del presente ricorso.
1) |
Con il primo motivo, essa fa valere una violazione dei diritti della difesa, poiché la Commissione ha modificato materialmente il proprio procedimento tra la comunicazione degli addebiti e la decisione, e ha pertanto basato quest’ultima su una nuova valutazione di fatto e di diritto rispetto alla quale non è stata concessa alla ricorrente alcuna occasione di essere sentita. |
2) |
Con il secondo motivo, essa afferma che:
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3) |
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene di non aver partecipato ad alcuna infrazione, in quanto:
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4) |
Con il quarto motivo, essa fa valere che la Commissione non ha definito, ovvero non ha correttamente definito, il mercato rilevante, in violazione dell’obbligo giuridico in tal senso stabilito dalla giurisprudenza dell’UE e, in particolare, dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità. |
5) |
Con il quinto motivo, essa deduce che l’ammenda dovrebbe essere interamente annullata o, in subordine, dovrebbe essere significativamente ridotta (eventualmente azzerandola) alla luce degli altri motivi e della mancata applicazione, da parte della Commissione, del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento nella determinazione dell’importo dell’ammenda. |
6) |
Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE. |