Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014 – Mega Brands / UAMI – Diset (MAGNEXT)
(cause T‑604/11 e T‑292/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchi comunitari figurativo MAGNEXT e denominativo MAGNEXT — Marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16‑18, 31) |
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2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo MAGNEXT e marchio denominativo MAGNEXT — Marchio denominativo MAGNET 4 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 29, 33‑35) |
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3. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 21) |
Oggetto
Due ricorsi diretti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) e del 24 aprile 2012 (procedimento R 1722/2011-4), relative a due procedimenti d’opposizione tra la Diset, SA e la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.
Dispositivo
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1) |
Le cause T‑604/11 e T‑292/12 sono riunite ai fini della presente sentenza. |
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2) |
Nella causa T‑604/11, la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) è annullata. |
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3) |
Nella causa T‑604/11, il ricorso è respinto per il resto. |
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4) |
Nella causa T‑292/12, il ricorso è respinto. |
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5) |
Nella causa T‑604/11, l’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug. |
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6) |
Nella causa T‑292/12, la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. |
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014 – Mega Brands / UAMI – Diset (MAGNEXT)
(cause T‑604/11 e T‑292/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchi comunitari figurativo MAGNEXT e denominativo MAGNEXT — Marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16‑18, 31) |
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2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo MAGNEXT e marchio denominativo MAGNEXT — Marchio denominativo MAGNET 4 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 29, 33‑35) |
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3. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 21) |
Oggetto
Due ricorsi diretti contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) e del 24 aprile 2012 (procedimento R 1722/2011-4), relative a due procedimenti d’opposizione tra la Diset, SA e la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.
Dispositivo
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1) |
Le cause T‑604/11 e T‑292/12 sono riunite ai fini della presente sentenza. |
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2) |
Nella causa T‑604/11, la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 settembre 2011 (procedimento R 1695/2010-4) è annullata. |
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3) |
Nella causa T‑604/11, il ricorso è respinto per il resto. |
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4) |
Nella causa T‑292/12, il ricorso è respinto. |
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5) |
Nella causa T‑604/11, l’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug. |
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6) |
Nella causa T‑292/12, la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. |