Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 dicembre 2014 –

Peftiev / Consiglio

(causa T‑441/11)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore di valutazione»

1. 

Procedimento giurisdizionale — Atti che abrogano e sostituiscono, in corso di causa, gli atti impugnati — Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa — Ammissibilità — Termine per la presentazione di una simile domanda — Dies a quo — Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, e 102) (v. punti 60, 62, 64, 65, 68)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia — Natura di tali misure — Natura non penale (Decisioni del Consiglio 2011/357/PESC, 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011, n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punto 87)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Comunicazione degli elementi a carico — Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone coinvolte da tali misure — Sussistenza di nuovi motivi — Violazione del diritto al contraddittorio (Decisione del Consiglio 2012/642/PESC; regolamento del Consiglio n. 1017/12) (v. punti 104, 105, 108‑110)

4. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia — Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/357/PESC e 2011/666/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011 e n. 1000/2011) (v. punti 133‑138)

5. 

Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia — Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/357/PESC e 2011/666/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011 e n. 1000/2011) (v. punti 167, 168)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), nelle parti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1) 

La decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nelle parti in cui riguardano il sig. Vladimir Peftiev.

2) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda, da un lato, la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, e, dall’altro, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

3) 

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Peftiev.

4) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.