Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012 – Duscholux Ibérica / UAMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(causa T-295/11)

«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Domanda di marchio comunitario figurativo duschy — Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»

1. 

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Commissioni di ricorso — Qualificazione dell’UAMI come amministrazione — Diritto delle parti ad un «processo» equo — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 62-64) (v. punto 21)

2. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase) (v. punti 23-25)

3. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punti 33-35, 37)

4. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 40-41)

5. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 49-52, 56, 81)

6. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi figurativi duschy e DUSCHO Harmony (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 53-54, 78-79, 82)

7. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 57-58, 61)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 marzo 2011 (procedimento R 662/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Duscholux Ibérica, SA e la Duschprodukter i Skandinavien AB.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Duscholux Ibérica, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Duschprodukter i Skandinavien AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2012 – Duscholux Ibérica / UAMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(causa T-295/11)

«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Domanda di marchio comunitario figurativo duschy — Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»

1. 

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Commissioni di ricorso — Qualificazione dell’UAMI come amministrazione — Diritto delle parti ad un «processo» equo — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 62-64) (v. punto 21)

2. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase) (v. punti 23-25)

3. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punti 33-35, 37)

4. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 40-41)

5. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 49-52, 56, 81)

6. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi figurativi duschy e DUSCHO Harmony (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 53-54, 78-79, 82)

7. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 57-58, 61)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 marzo 2011 (procedimento R 662/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Duscholux Ibérica, SA e la Duschprodukter i Skandinavien AB.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Duscholux Ibérica, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Duschprodukter i Skandinavien AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.