Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 luglio 2015 – Italia / Commissione
(causa T‑44/11)
«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere — Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Principio del ne bis in idem — Termine ragionevole»
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1. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e 8, § 1; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8) (v. punti 25‑29, 158) |
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2. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 78‑80) |
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3. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Stima delle perdite subite dal Fondo — Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione — Valutazione basata su rettifiche forfettarie — Ammissibilità — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999; regolamento della Commissione n. 1663/1995) (v. punti 85‑89, 94) |
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4. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Principi — Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate — Inadempimento — Giustificazione fondata sulla lunghezza dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali da parte degli operatori economici — Inammissibilità — Applicazione efficace da parte dello Stato membro del diritto nazionale in materia di recupero — Circostanza che non dimostra la diligenza (Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1258/1999, art. 8, e n. 1290/2005, art. 9, § 1, e 32, § 8) (v. punti 130‑132, 142‑145) |
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5. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Obblighi degli Stati membri — Adozione di misure dirette a garantire la regolarità delle spese — Portata (Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 2, 3 e 8, § 1, n. 1258/1999, artt. 2, 3 e 8, § 1, e n. 1290/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 139‑141) |
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6. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro — Possibilità, per la Commissione, di rifiutare di farsi carico dell’integralità delle spese — Applicazione di una rettifica forfettaria — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, artt. 31 e 32, § 8) (v. punti 162, 163) |
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7. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione — Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro — Rettifica forfettaria del 50% delle spese — Importo comprensivo delle somme afferenti a irregolarità che sono già state oggetto di una rettifica finanziaria, ma non ancora totalmente recuperate — Violazione del principio del ne bis in idem — Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 595/91, art. 3, n. 1258/1999, art. 8, § 2, e n. 1290/2005, art. 32, § 5; decisione della Commissione 2007/327) (v. punti 169, 171, 172) |
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8. |
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Procedura — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione — Violazione — Conseguenze — Mancata dimostrazione di una violazione del diritto di essere sentiti — Mancanza di incidenza dell’inosservanza del termine ragionevole sulla validità del procedimento (Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 1; regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, considerando 5 e art. 7, § 4, e n. 1290/2005, considerando 6 e art. 31, § 3) (v. punti 182‑184, 188, 189, 191) |
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9. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 193) |
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |