Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015 –

Air Canada / Commissione

(causa T‑9/11)

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare commissioni sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»

1. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda — Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva — Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 23, § 5) (v. punti 31‑35)

2. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Identificazione delle infrazioni sanzionate — Identificazione dei destinatari di una decisione — Prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punto 36)

3. 

Intese — Divieto — Effetto diretto — Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito — Modalità d’esercizio — Infrazioni oggetto di una decisione della Commissione — Vincolatività della decisione per i giudici nazionali — Portata — Importanza della chiarezza e della precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 16, § 1) (v. punti 37‑43)

4. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri — Obiettivo unico e piano globale (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 57, 62)

5. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda — Contraddizioni interne alla decisione — Conseguenze — Annullamento — Presupposti — Lesione dei diritti della difesa dell’impresa sanzionata — Impossibilità per il giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 60, 76‑78, 84, 85)

6. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 82, 83)

7. 

Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 266 TFUE) (v. punto 88)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), per quanto riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1) 

La decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda l’Air Canada.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Air Canada.