4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 44/51


Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — CB / Commissione

(Causa T-619/11) (1)

([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])

(2019/C 44/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente CB (rappresentanti: inizialmente T. Hackemann e H. Horstkotte, quindi T. Hackemann e F. von Bredow, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da CB.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.