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4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/50 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — VMS Deutschland / Commissione
(Causa T-613/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier e P. Werner, quindi D. Pohl e G. Burwitz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla VMS Deutschland Holdings GmbH. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |