25.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/10 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 gennaio 2012 — Ben Ali/Consiglio
(Causa T-301/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Tunisia - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Carattere tardivo - Assenza di forza maggiore - Assenza di errore scusabile - Domanda di riforma dell’atto impugnato - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità manifesta)
2012/C 58/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Tunisi, Tunisia) (rappresentante: avv. A. de Saint Remy)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Vitro e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, poi R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 101/2011, del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente, e, dall’altro, domanda diretta ad ordinare al Consiglio l’adozione di talune deroghe al congelamento dei fondi imposto da detto regolamento, nonché domanda volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Commissione europea. |