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24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/21 |
Ordinanza del Tribunale 6 luglio 2011 — SIR/Consiglio
(Causa T-142/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d’Avorio - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2011/C 282/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: avv. M. Ceccaldi)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36), e del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui tali atti dispongono misure restrittive che pregiudicano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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3) |
Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea. |