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27.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 380/10 |
Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissione
(Causa T-112/11) (1)
((«Ricorso di annullamento - Registrazione di un’indicazione geografica protetta - “Edam Holland” - Mancanza di interesse ad agire - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))
2014/C 380/13
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Loschelder e V. Schoene)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. von Rintelen e M. Vollkommer, successivamente G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman e M. Bulterman, agenti), e Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. van Ginneken, F. Gerritzen e C. van Veen)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1121/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edam Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 14).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese. |