19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/31 |
Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Ryanair/Commissione
(Causa T-512/11) (1)
(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Tassa irlandese sul trasporto aereo - Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento - Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Gravi difficoltà - Diritti processuali delle parti interessate»)
(2015/C 016/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti); e Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e E. Mc Phillips, agenti, assistiti da E. Regan, SC)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].
Dispositivo
1) |
La decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd. |
3) |
La repubblica federale di Germania e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese. |