19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/31


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Ryanair/Commissione

(Causa T-512/11) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Tassa irlandese sul trasporto aereo - Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento - Decisione che dichiara l’assenza di aiuto di Stato - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Gravi difficoltà - Diritti processuali delle parti interessate»)

(2015/C 016/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti); e Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, A. Joyce e E. Mc Phillips, agenti, assistiti da E. Regan, SC)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 4932 final della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd.

3)

La repubblica federale di Germania e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.