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19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/16 |
Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Globula/Commissione
(Causa T-465/11) (1)
(Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas - Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice - Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga - Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55)
2013/C 304/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e T. Scharf, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull’accesso dei terzi.
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull’accesso dei terzi, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Globula a.s., nonché le proprie spese. |
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3) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese. |