2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/28


Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Sport-pari/Consiglio

(Causa T-439/11) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei fondi - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Errore di valutazione»))

(2015/C 034/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sport-pari ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte e T. Milašauskas, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)

Intervenientea sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nelle parti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nelle parti in cui riguardano la Sport-pari ZAO.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sport-pari.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.