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24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/28 |
Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — LTTE/Consiglio
(Cause riunite T-208/11 e T-508/11) (1)
([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Applicabilità del regolamento (CE) n. 2580/2001 alle situazioni di conflitto armato - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Riferimento ad atti di terrorismo - Necessità di una decisione di un’autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931»])
2014/C 421/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Daminarca) (rappresentanti: V. Koppe, A.M. van Eik e T. Buruma, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e E. Finnegan, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: nella causa T-208/11, inizialmente M. Bulterman, N. Noort e C. Schillemans, successivamente, nonché nella causa T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman e J. Langer, agents); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e S. Brighouse, successivamente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e E. Jenkinson, agenti, assistiti da M. Gray, barrister) (interveniente unicamente nella causa T-208/11); e Commissione europea, (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Boelaert, successivamente F. Castillo de la Torre e É. Cujo, agenti)
Oggetto
Inizialmente, nella causa T-208/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14) e, nella causa T-508/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
I regolamenti di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011, del 31 gennaio 2011, n. 687/2011, del 18 luglio 2011, n. 1375/2011, del 22 dicembre 2011, n. 542/2012, del 25 giugno 2012, n. 1169/2012, del 10 dicembre 2012, n. 714/2013, del 25 luglio 2013, n. 125/2014, del 10 febbraio 2014, e n. 790/2014, del 22 luglio 2014, che attuano l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abrogano i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 e 125/2014, sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). |
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2) |
Gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 sono mantenuti per tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla LTTE. |
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4) |
Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |