28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/71


Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-119/11)

(2012/C 25/138)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda il 14, 16 e 19 marzo 2002, e, d’altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Conclusioni del ricorrente

La dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 6 settembre 2010, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina della Commissione;

quatenus oportet, la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, dell'atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda 6 settembre 2010 e per l'annullamento di quest'ultima, reclamo datato 20 marzo 2011;

l'accertamento di ognuno dei fatti che agenti ovvero delegati della Commissione ovvero delegati di agenti della Commissione, in data 14 marzo 2002, in data 16 marzo 2002, ed in data 19 marzo 2002, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento, senza che neanche sommariamente quest'ultimo ne fosse stato informato ed invero senza che sapesse che ognuno di tali fatti sarebbe accaduto: (a) si introdussero proditoriamente, per più volte, nell'alloggio di servizio precedentemente assegnatogli dalla Commissione e sito in Luanda (Angola), nel quartiere Bairro Azul, alla Rua Americo Julio de Carvalho 101-103, a mezzo di effrazione ovvero chiavi illegittimamente detenute ovvero comunque illegittimamente utilizzate; (b) effettuarono delle fotografie, all'interno dell'alloggio de quo;

l'accertamento dell'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni;

la dichiarazione di illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;

la condanna della Commissione a provvedere alla distruzione materiale delle fotografie;

la condanna della Commissione a provvedere alla notificazione, all'attore e per iscritto, dell'avvenuta distruzione materiale, con, e ciò ad substantiam, dovizia di particolari in merito, in particolare la data il luogo e l'agente esecutore della distruzione materiale;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 20 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 10 000 euro per i danni derivanti dalle illecite introduzioni nell'alloggio de quo alle date del 14 marzo 2002, 16 marzo 2002 e 19 marzo 2002; (b) 10 000 euro per i danni derivanti dall'illecita effettuazione delle fotografie;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 6 settembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 20 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione alle spese.