28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/70


Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-118/11)

(2012/C 25/137)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all’origine professionale della malattia del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

L'annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 30 giugno 2011, inviata alla Commissione in persona del legale rappresentante pro tempore ed all'APN della Commissione;

la constatazione che è venuta in essere l'astensione, da parte della Commissione, dall'adottare una statuizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, inerente l'origine professionale dell'affezione da cui il collocamento a riposo del ricorrente, disposto con decisione datata 30 maggio 2005 sarebbe stato determinato, ovvero quantomeno dal procedere ad una revisione della statuizione de qua che, quod incertum est, sarebbe stata adottata dalla Commissione allorché la decisione 30 maggio 2005 fu emessa;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 4 250 euro, somma che, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 50 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 180° giorno successivo al 1o luglio 2011, la quale somma di 50 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 60 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181o giorno successivo al 1o luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270° giorno successivo al 10 luglio 2011, la quale somma di 60 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 75 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271o giorno successivo al 1o luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al 1o luglio 2011, la quale somma di 75 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 100 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361o giorno successivo al 1o luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 100 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione alle spese.