SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(seduta plenaria)

12 febbraio 2014

Causa F‑127/11

Gonzalo de Mendoza Asensi

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/177/10 – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Motivazione della decisione della commissione giudicatrice del concorso – Comunicazione delle materie oggetto di una prova d’esame – Stabilità della commissione giudicatrice di concorso»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. de Mendoza Asensi chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/177/10 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva di detto concorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. de Mendoza Asensi sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente per garantire la valutazione coerente dei candidati – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 27 e allegato III, art. 3)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Funzionari comandati presso l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Ammissibilità – Influenza dell’EPSO sui lavori della commissione giudicatrice – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 30 e allegato III, art. 3)

1.      Spetta alla commissione giudicatrice di concorso vigilare rigorosamente sul rispetto del principio di parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento di un concorso. In tal senso, sebbene la commissione giudicatrice goda di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove, spetta tuttavia al giudice dell’Unione esercitare il suo sindacato nella misura necessaria a garantire un pari trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta tra questi ultimi effettuata dalla commissione giudicatrice.

In tale contesto, incombe altresì all’autorità che ha il potere di nomina, in quanto organizzatrice del concorso, oltre che alla commissione giudicatrice, agire affinché tutti i candidati nello stesso concorso sostengano, per quanto riguarda le prove scritte, la stessa prova nelle stesse condizioni. In tal senso spetta alla commissione giudicatrice di concorso assicurarsi che le prove presentino chiaramente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati.

Orbene, ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento alla luce del carattere necessariamente limitato del numero di domande che possono essere poste in occasione di un esame a proposito di un determinato soggetto. È stato quindi ammesso che una violazione del principio di parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame.

Pertanto, visti gli obblighi che incombono a una commissione giudicatrice di concorso, la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva dev’essere annullata qualora si accerti che il concorso era stato organizzato in modo da generare un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente a ogni concorso, senza che il candidato interessato debba fornire la prova della circostanza che alcuni candidati sono stati effettivamente avvantaggiati.

Ciò non si verifica qualora le prove di un concorso prevedano lo studio di un caso concreto elaborato in più varianti. concepite in modo che, pur presentando lo stesso livello di difficoltà, contengano differenze sufficientemente caratterizzate affinché i candidati non possano trarre vantaggio dall’eventuale previa conoscenza di un’altra variante.

(v. punti 43‑46 e 48)

Riferimento:

Corte: 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio, 130/75, punto 13

Tribunale di primo grado: 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, punti 132 e 133

Tribunale della funzione pubblica: 15 aprile 2010, Matos Martins/Commissione, F‑2/07, punto 171, e la giurisprudenza citata

2.      L’obbligo di assumere come funzionari coloro che siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, imposto alle istituzioni dall’articolo 27 dello Statuto, comporta per l’autorità che ha il potere di nomina e per la commissione giudicatrice di concorso l’obbligo di assicurare, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze, che i concorsi si svolgano nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei candidati e di oggettività della valutazione. A tal fine la commissione giudicatrice è tenuta a garantire la coerente applicazione dei criteri di valutazione a tutti i candidati interessati, assicurando in particolare la stabilità della sua composizione per tutta la durata delle prove.

Non si può tuttavia escludere che qualora, a causa di impedimenti, i membri titolari di una commissione giudicatrice di concorso siano stati sostituiti, per le prove sostenute da taluni candidati, da membri supplenti al fine di consentire a detta commissione giudicatrice di portare a compimento i propri lavori entro un termine ragionevole, la composizione di quest’ultima possa ciononostante rimanere sufficientemente stabile se detta commissione predispone il coordinamento necessario al fine di garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione.

Del pari, le misure adottate da una commissione giudicatrice per adempiere il suo obbligo di garantire la stabilità della propria composizione devono, nel caso,, essere valutate con riguardo alle particolari caratteristiche della selezione organizzata e alle esigenze pratiche connesse all’organizzazione del concorso, senza che la commissione giudicatrice possa tuttavia trascurare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata fra questi ultimi.

Pertanto, non si può escludere che, tenuto conto dell’organizzazione delle prove di un concorso e dell’organizzazione dei lavori della commissione giudicatrice, sia sufficiente, per garantire la natura comparativa del giudizio della commissione giudicatrice, che la stabilità di quest’ultima sia mantenuta soltanto in alcune fasi del concorso.

Si deve inoltre tenere conto di un sistema di selezione in cui la stabilità della commissione giudicatrice è garantita soltanto in alcune fasi chiave del procedimento, ma la parità di trattamento dei candidati è assicurata dall’identità dei metodi di lavoro e dall’applicazione di identici criteri di valutazione delle prestazioni dei candidati.

(v. punti 64, 65, 67‑69 e 73)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99, punto 87; 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01, punti 24‑26; 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia, T‑19/03, punto 43; 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, punto 44; Giannini/Commissione, cit., punti 208‑216

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2010, Honnefelder/Commissione, F‑41/08, punto 35

3.      Nessuna disposizione dello Statuto vieta che i membri della commissione giudicatrice di un concorso siano funzionari comandati presso l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) specificamente per esercitare le funzioni di membri di commissione giudicatrice di concorso.

Inoltre, dal semplice fatto che i membri della commissione giudicatrice di un concorso siano funzionari distaccati presso l’EPSO per esercitare le funzioni di membri di commissione giudicatrice di concorso per un periodo limitato, non si può dedurre che l’EPSO abbia esercitato, tramite tali funzionari, una qualsiasi influenza sui lavori della commissione giudicatrice.

(v. punti 83 e 84)