SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Nomina – Posto di capo divisione – Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente – Irregolarità della procedura di selezione – Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione – Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente – Conflitto d’interessi – Relazione orale comune a tutti i candidati – Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati – Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti – Violazione del principio di uguaglianza – Ricorso di annullamento – Domanda risarcitoria»

Nella causa F‑115/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

CG, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Sandweiler (Lussemburgo), rappresentata inizialmente da N. Thieltgen, successivamente da J.‑N. Louis e D. de Abreu Caldas, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, K. Bradley e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2011, CG chiede, sostanzialmente, al Tribunale di annullare la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») di nominare il sig. A, e non la ricorrente, al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» («Risk Policy and Pricing division», in prosieguo: la «divisione RPP»), integrata nel dipartimento del rischio/credito della direzione generale (DG) «Gestione del rischio» (in prosieguo: la «DG “Gestione del rischio”»), e di condannare la Banca a risarcire i danni materiali e morali che la ricorrente asserisce di aver subito.

 Contesto normativo

2        Conformemente all’articolo 308 TFUE, lo Statuto della Banca è stabilito con protocollo allegato a tale Trattato e al Trattato UE, di cui costituisce parte integrante.

3        L’articolo 7, paragrafo 3, lettera h), del protocollo n. 5 sullo Statuto della Banca prevede che il consiglio dei governatori approvi il regolamento interno della Banca. Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 ed è stato soggetto a diverse modifiche. Esso dispone che i regolamenti relativi al personale della Banca siano stabiliti dal consiglio d’amministrazione.

4        Il regolamento del personale della Banca è stato approvato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima il 20 aprile 1960. Nella versione applicabile alla controversia, l’articolo 14 del suddetto regolamento enuncia che il personale della Banca è composto da tre categorie di agenti, secondo la funzione esercitata: la prima categoria riguarda il personale direttivo e comprende due funzioni, il «[q]uadro direttivo» e la «[f]unzione C»; la seconda categoria riguarda il personale di concetto e comprende tre funzioni, la «[f]unzione D», la «[f]unzione E» e la «[f]unzione F»; la terza categoria riguarda il personale d’esecuzione e comprende quattro funzioni.

5        L’articolo 41 del regolamento del personale della Banca dispone quanto segue:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di sanzioni [disciplinari] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della Banca.

(…)».

6        Il 25 maggio 2004, il comitato di direzione della Banca ha approvato un documento intitolato «Istruzioni sulla [m]obilità [i]nterna e le [p]romozioni» (in prosieguo: le «istruzioni»).

7        L’articolo 2 delle istruzioni, intitolato «Pubblicazione dei posti vacanti», dispone quanto segue:

«Generalmente, tutti i posti vacanti sono accessibili a tutti i membri del personale e sono pubblicati (…)».

8        L’articolo 3 delle istruzioni, intitolato «Ricorso a comitati», cosí stabilisce:

«La valutazione comparativa del personale di direzione mediante ricorso a comitati persegue lo scopo di contribuire all’equilibrio, all’equità e alla trasparenza della procedura decisionale per la copertura dei posti vacanti. (…) il ricorso a comitati sarà necessario per la copertura dei posti vacanti della funzione C e di quelli superiori [a tale funzione] (…)».

9        L’allegato I delle istruzioni, relativo alla composizione e al ruolo dei comitati di selezione, dispone quanto segue:

«(…) I comitati sono quanto più possibile rappresentativi del gruppo dirigente, tenendo conto del contesto e dell’impatto del posto in esame. Essi sono costituiti da cinque membri e includono sia donne che uomini, dei quali almeno un rappresentante del [dipartimento delle risorse umane] e un rappresentante di un’altra [d]irezione generale, diversa da quella del posto vacante. I membri del comitato rivestono almeno lo stesso livello di funzione di quello del posto da coprire.

Il [d]irettore [g]enerale responsabile del posto e [il dipartimento delle r]isorse umane decidono congiuntamente la composizione del comitato».

10      Il dipartimento delle risorse umane della Banca ha elaborato un documento intitolato «Buone [p]ratiche dei [c]omitati di [s]elezione» (in prosieguo: le «buone pratiche»). Nella versione applicabile alla controversia, l’articolo 4.1 dispone quanto segue:

«I comitati sono composti da cinque membri con diritto di voto e da un osservatore che rappresenta il [comitato paritetico per le pari opportunità per le donne e gli uomini]. Il [p]residente del comitato rappresenta normalmente la direzione generale del posto da coprire. I cinque membri votanti hanno diritti di voto equivalenti. L’osservatore del [comitato paritetico per le pari opportunità per le donne e gli uomini] non ha diritto di voto. I cinque membri con diritto di voto devono rivestire almeno lo stesso livello di funzioni di quello previsto dal posto vacante. La composizione del comitato è concordata tra [il dipartimento delle risorse umane] e la direzione generale del posto vacante e deve includere almeno un membro con diritto di voto di sesso femminile».

11      L’articolo 5.1 delle buone pratiche così recita:

«Il [p]residente del comitato ha gli stessi diritti di voto degli altri membri ma agisce come ‘primus inter pares’ (…), il che significa che, in mancanza di consenso sulla raccomandazione finale, il [p]residente possiede un diritto di voto decisivo nella raccomandazione finale, che sarà motivato (qualora lo eserciti) nel verbale della riunione del comitato».

12      Ai sensi dell’articolo 10.3 delle buone pratiche:

«(…) Nelle riunioni e durante le deliberazioni del comitato, (…) [i]l [p]residente prende la parola per ultimo al fine di consentire agli altri membri di esporre il proprio punto di vista senza essere influenzati dalla [d]irezione generale del posto vacante (…)».

13      Ai sensi dell’articolo 17 delle buone pratiche:

«La decisione di nomina è adottata dal [p]residente [della Banca], previa consultazione dei suoi colleghi del[c]omitato [d]irettivo, su proposta del [d]irettore [del dipartimento delle risorse umane]. A tal fine, il [d]irettore [del dipartimento delle risorse umane], sulla base del verbale del [c]omitato di selezione, presenta una proposta di nomina al [comitato composto dal comitato di direzione e dal segretario generale], corredata, se lo ritiene appropriato, da considerazioni supplementari [del dipartimento delle risorse umane]».


  Fatti

14      La ricorrente è stata assunta dalla Banca il 16 luglio 1998 nella funzione E della categoria del personale di concetto.

15      Il 1° aprile 2001, la ricorrente è stata promossa nella funzione D, scatto 1, della categoria del personale di concetto.

16      Il 1° gennaio 2008, la ricorrente è stata nominata capo della divisione «Coordinamento» (in prosieguo: la «divisione del coordinamento») presso la DG «Gestione del rischio» ed è stata promossa nella funzione C della categoria del personale di direzione. Alla data della presentazione del ricorso, la ricorrente occupava ancora tale posto.

17      All’assunzione delle funzioni di capo della divisione del coordinamento da parte della ricorrente, la DG «Gestione del rischio» era amministrata da un direttore generale che esercitava la supervisione diretta sul sig. X, direttore del dipartimento del rischio/credito, e sul sig. Y, direttore del dipartimento del rischio finanziario, nonché sulla ricorrente.

18      Nel rapporto informativo della ricorrente relativo all’anno 2008, il direttore generale della DG «Gestione del rischio», quale valutatore, ha considerato che le sue prestazioni erano state conformi con la totalità delle aspettative e la ricorrente ha ottenuto un premio.

19      Nel rapporto informativo della ricorrente relativo al primo semestre dell’anno 2009, il valutatore ha concluso che le prestazioni della ricorrente erano state molto buone. La ricorrente ha ottenuto un aumento di stipendio di tre mini-scatti e taluni premi.

20      Con nota del 16 febbraio 2011, il direttore generale della DG «Gestione del rischio» ha presentato una proposta di riorganizzazione di tale direzione generale al comitato direttivo della Banca.

21      Il 18 febbraio 2011, la ricorrente ha presentato una domanda di avvio di un procedimento d’inchiesta in materia di rispetto della dignità della persona sul lavoro a carico dei sigg. X e Y. In tale domanda, la ricorrente affermava che, a partire dal mese di giugno 2010, per quanto riguarda il sig. X, e il mese di settembre 2008, per quanto riguarda il sig. Y, questi ultimi avevano posto in atto nei suoi confronti comportamenti intimidatori e molestie psicologiche, consistenti, tra l’altro, in una «messa al bando» mediante l’affievolimento e/o la limitazione del suo ruolo e delle sue responsabilità.

22      Il 22 febbraio 2011, il comitato direttivo della Banca ha convalidato il progetto di riorganizzare la DG «Gestione del rischio» (in prosieguo: la «riorganizzazione della DG “Gestione del rischio”»), anche se tale nuova organizzazione differiva dalla proposta contenuta nella nota del 16 febbraio 2011 del direttore generale della DG «Gestione del rischio».

23      Con lettera del direttore del dipartimento delle risorse umane del 28 febbraio 2011, la ricorrente è stata informata dell’avvio del procedimento d’inchiesta ed è stata invitata a esporre la sua denuncia in un memorandum.

24      Con memorandum del 14 marzo 2011, la ricorrente ha riferito sui comportamenti di molestie e di intimidazione che i due presunti molestatori avrebbero posto in atto nei suoi confronti.

25      Con nota del 30 marzo 2011, il presidente della Banca ha reso noto al personale il fatto che il comitato di direzione aveva approvato la riorganizzazione della DG «Gestione del rischio» con effetto a partire dal 1° aprile 2011 (in prosieguo: la «nota al personale del 30 marzo 2011»). Emerge da tale nota che, a partire da tale data, la politica generale del rischio, ivi compreso l’Accordo di Basilea, l’adeguamento dei fondi propri, la simulazione di crisi e la tariffazione, sarebbe stata affidata ad una divisione di nuova costituzione, la divisione RPP, integrata nel dipartimento del rischio/credito della DG «Gestione del rischio». La nota al personale del 30 marzo 2011 indicava anche che, nell’ambito della riorganizzazione della DG «Gestione del rischio», il sig. Y, direttore del dipartimento del rischio finanziario, sarebbe divenuto direttore del dipartimento del rischio/credito e che l’avviso di posto vacante per il nuovo posto di capo della divisione RPP (in prosieguo: il «posto controverso») sarebbe stato pubblicato seguendo le normali procedure della Banca.

26      Il 20 maggio 2011 è stato pubblicato l’avviso di posto vacante per il posto controverso. Il termine per presentare le candidature era fissato al 7 giugno 2011.

27      Con lettera del 3 giugno 2011, indirizzata al direttore del dipartimento delle risorse umane, la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura per la copertura del posto controverso, in particolare poiché il sig. Y, il quale faceva parte del comitato di selezione, era sottoposto ad un procedimento d’inchiesta pendente da essa avviata. Tale messaggio è rimasto senza risposta.

28      Il 7 giugno 2011, la ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto controverso.

29      Con messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2011, la ricorrente è stata invitata ad un colloquio con il comitato di selezione che avrebbe avuto luogo in data 17 giugno 2011. L’invito al colloquio con il comitato di selezione indicava che quest’ultimo era composto da cinque membri, tra i quali il sig. Y, che lo avrebbe presieduto. Vi era parimenti precisato che, durante il colloquio, la ricorrente avrebbe dovuto svolgere una relazione di dieci minuti su un tema comunicatole nel messaggio di posta elettronica, per la quale poteva servirsi dei documenti allegati a tale messaggio.

30      Con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2011 indirizzato al direttore del dipartimento delle risorse umane, la ricorrente ha chiesto che il sig. Y fosse sostituito.

31      Con messaggio di posta elettronica recante la stessa data del 14 giugno 2011, il direttore del dipartimento delle risorse umane ha risposto alla ricorrente che la composizione del comitato di selezione sarebbe stata mantenuta. Le ha indicato che era «inconcepibile» che il sig. Y, direttore del dipartimento del rischio/credito, non presiedesse tutti i colloqui effettuati dal comitato di selezione. Egli ha sottolineato che un agente del dipartimento delle risorse umane era membro del comitato di selezione e che una delle più importanti responsabilità di quest’ultimo era di garantire a tutti i candidati un trattamento equo e oggettivo.

32      Il 16 giugno 2011, a metà giornata, la ricorrente ha inviato per messaggio di posta elettronica la sua lettera di motivazione e il suo curriculum vitae alla segreteria del comitato di selezione.

33      Con messaggio di posta elettronica inviato la sera dello stesso 16 giugno 2011, la ricorrente ha informato la segreteria del comitato di selezione che, per ragioni mediche, non avrebbe potuto partecipare al colloquio stabilito per il giorno successivo e che sarebbe stata in congedo di malattia per tre settimane.

34      Il 17 giugno 2011, tutti i candidati, tranne la ricorrente, hanno partecipato ad un colloquio con il comitato di selezione.

35      Con messaggio di posta elettronica del 29 giugno 2011, inviato anche per posta, il rappresentante del dipartimento delle risorse umane nel comitato di selezione ha invitato la ricorrente a proporre una data, compresa tra l’8 e il 14 luglio 2011, per il suo colloquio con il comitato. In assenza di risposta della ricorrente, il membro del comitato summenzionato le ha chiesto con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2011 e, con lettera raccomandata, di confermare se fosse stata disponibile l’11, il 13 o il 14 luglio 2011 per il citato colloquio.

36      Con messaggio di posta elettronica dell’11 luglio 2011, la ricorrente ha comunicato la sua disponibilità per il 13 e il 14 luglio 2011, a discrezione del comitato.

37      L’11 luglio 2011, il comitato d’inchiesta investito della denuncia per molestie psicologiche presentata dalla ricorrente ha reso il suo parere (in prosieguo: il «parere del comitato d’inchiesta»). Per quanto riguarda il sig. X, il comitato d’inchiesta ha concluso che non aveva potuto «accertare un [suo] atteggiamento abusivo e intenzionale tale da configurare molestie psicologiche» e, per quanto riguarda il sig. Y, dopo aver accertato che taluni comportamenti denunciati dalla ricorrente erano stati posti in atto, il comitato d’inchiesta non si è pronunciato sulla questione se tali comportamenti costituissero molestie psicologiche. Nel citato parere, il comitato d’inchiesta ha anche formulato una serie di raccomandazioni rivolte alla Banca.

38      Il 13 luglio 2011, la ricorrente è stata sentita dal comitato di selezione, presieduto dal sig. Y.

39      Nel suo verbale del 18 luglio 2011, redatto a seguito della procedura di selezione, il comitato ha concluso all’unanimità che il sig. A era il miglior candidato al posto controverso e ha raccomandato la sua nomina.

40      Con messaggio di posta elettronica del 27 luglio 2011, la ricorrente è stata informata del fatto che il sig. A era stato selezionato dal comitato.

41      Con nota del 28 luglio 2011, il presidente della Banca ha reso nota al personale la sua decisione, adottata previa consultazione dei suoi colleghi del comitato direttivo, di nominare il sig. A al posto controverso (in prosieguo: la «decisione del 28 luglio 2011»).

42      Con messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2011, la ricorrente ha chiesto al direttore del dipartimento delle risorse umane di essere informata per iscritto dei motivi per i quali la sua candidatura non era stata accolta nonché delle ragioni che hanno giustificato la scelta di un altro candidato.

43      Con lettera del 5 settembre 2011, la ricorrente ha presentato al presidente della Banca un reclamo volto all’annullamento della decisione del 28 luglio 2011, nonché una domanda risarcitoria dei danni asseritamente causati dall’illegittimità di tale decisione e dal fatto di essere stata obbligata a presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione di cui era membro uno dei presunti molestatori nei confronti del quale era pendente un procedimento.

44      L’8 settembre 2011, la ricorrente è stata ricevuta da un agente del dipartimento delle risorse umane che le ha dato accesso alla parte del verbale del comitato di selezione che la riguarda.

45      Con lettera del 19 settembre 2011, il presidente della Banca ha accusato ricevuta del reclamo del 5 settembre 2011. Egli ha informato la ricorrente che, a causa dell’assenza fino al 23 settembre 2011 della persona responsabile presso il dipartimento delle risorse umane, il reclamo e la domanda risarcitoria sarebbero state trattate dopo il ritorno dalle ferie di tale agente e che la sua decisione le sarebbe stata comunicata successivamente a tale data.

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 28 luglio 2011;

–        imporre alla Banca di adottare le misure necessarie al fine di mettere in atto una regolare procedura per coprire il posto controverso;

–        accertare la responsabilità della Banca nei suoi confronti per quanto riguarda l’illegittimità della decisione di nominare il sig. A sul posto controverso;

–        condannare la Banca a versare un’indennità a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali da essa subiti, unitamente agli interessi di mora:

–        per il danno morale: EUR 50 000;

–        per il danno materiale a titolo di perdita di retribuzione: EUR 436 100;

–        a titolo di misura istruttoria, disporre una perizia per constatare l’entità dei danni morali e materiali derivanti dall’illegittimità della decisione del 28 luglio 2011, il cui oggetto è descritto più dettagliatamente nell’offerta di prova allegata al ricorso;

–        condannare la Banca al pagamento delle spese del procedimento.

47      La Banca chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

48      Nella sua replica presentata il 6 giugno 2012, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre, a titolo di misura istruttoria, l’audizione di un testimone citato in un’offerta di prova allegata a detta replica e, in subordine, di accettare come nuova offerta di prova la testimonianza di detto testimone prodotta in tale allegato. Tale domanda è stata proposta a sostegno delle conclusioni di annullamento del ricorso. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale su tale domanda di misura istruttoria nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate nel punto seguente, la ricorrente ha precisato di non aver potuto formularla nel suo ricorso perché era venuta a conoscenza solo nel febbraio 2012 dei fatti sui quali tale testimone avrebbe potuto esprimersi.

49      Con lettere della cancelleria del 29 gennaio 2014, le parti sono state invitate a rispondere a talune misure di organizzazione del procedimento. Esse hanno correttamente ottemperato a tale invito.

50      In udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo e al quinto capo delle conclusioni del suo ricorso.

 In diritto

1.     Sul primo capo delle conclusioni, volto all’annullamento della decisione del 28 luglio 2011

51      A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo attiene all’esistenza di irregolarità che viziano la procedura di copertura del posto vacante. Il secondo riguarda un errore manifesto di valutazione. Il terzo si fonda su uno sviamento di potere.

52      In udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare a far valere il secondo e il terzo motivo.

53      Occorre dunque considerare che la ricorrente invoca un motivo unico attinente all’esistenza di irregolarità che viziano la procedura di copertura del posto vacante. Tale motivo si suddivide in due capi: il primo riguarda l’assenza di imparzialità del comitato di selezione e il secondo la violazione del principio di parità di trattamento nella scelta delle questioni sottoposte ai candidati, scelta che avrebbe favorito il sig. A.

 Sul primo capo del motivo, relativo all’assenza di imparzialità del comitato di selezione

54      Nell’ambito del primo capo del suo motivo unico di annullamento, la ricorrente deduce due censure: essa lamenta, in primo luogo, l’assenza di imparzialità del sig. Y, presidente del comitato di selezione, e, in secondo luogo, l’assenza di imparzialità degli altri membri del comitato.

 Sulla prima censura, relativa alla mancanza di imparzialità del sig. Y quale membro e presidente del comitato di selezione

–       Argomenti delle parti

55      La ricorrente fa valere che la decisione del 28 luglio 2011 è stata adottata a seguito di una raccomandazione del direttore del dipartimento delle risorse umane basata su una procedura di copertura del posto vacante viziata da irregolarità e che essa dev’essere, pertanto, annullata. Essa rileva che, il 28 febbraio 2011, su sua richiesta, è stato avviato un procedimento d’inchiesta in materia di rispetto della dignità della persona sul lavoro per le intimidazioni e le molestie psicologiche di cui riteneva essere vittima dal settembre 2008, in particolare poste in essere dal sig. Y. In data 11 luglio 2011, il comitato d’inchiesta avrebbe precisato nel suo parere che il sig. Y era considerato «un uomo ambizioso» e un «rullo compressore che avanza senza troppo occuparsi dei danni collaterali che può causare» e che avrebbe allontanato la ricorrente dal suo posto appropriandosi di tutti gli aspetti strategici che comportava la divisione del coordinamento.

56      La ricorrente afferma che, a causa del procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche che era stato avviato su sua richiesta a carico del sig. Y, quest’ultimo si trovava in una situazione di conflitto di interessi nei suoi confronti durante la procedura di selezione, situazione che gli impediva di dare un parere oggettivo e imparziale sulla sua candidatura. La ricorrente aggiunge che, a maggior ragione, il fatto che il sig. Y presiedeva il comitato di selezione gli avrebbe consentito di influenzare direttamente o indirettamente gli altri membri del comitato sulla scelta del candidato che avrebbe ottenuto il posto. A causa della presenza del sig. Y nel comitato di selezione, il parere di tale comitato non avrebbe dunque potuto presentare le garanzie di imparzialità e di oggettività necessarie.

57      La ricorrente lamenta anche, da un lato, che, nonostante il parere del comitato d’inchiesta, nel quale quest’ultimo aveva accertato che il sig. Y aveva posto in atto taluni dei comportamenti da essa denunciati, e nonostante la sua domanda esplicita volta a che il sig. Y non facesse parte del comitato di selezione, la Banca non ha modificato la composizione di quest’ultimo e, dall’altro, che essa abbia dovuto presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione di cui era membro uno dei suoi presunti molestatori.

58      La Banca replica che, poiché il sig. Y era il direttore del dipartimento del posto vacante, la sua nomina come membro del comitato di selezione era conforme ad una prassi costante e alle buone pratiche. Per quanto riguarda il parere del comitato d’inchiesta, la Banca rileva che quest’ultimo avrebbe concluso che nessuna molestia psicologica era imputabile ai presunti molestatori. Essa avrebbe anche adottato misure idonee a garantire l’imparzialità dei comitati, quali la presenza nel comitato di un rappresentante del dipartimento delle risorse umane e la presenza, come membro osservatore, di un rappresentante del comitato paritetico per le pari opportunità per le donne e gli uomini (in prosieguo: il «COPEC»). Infine, dal verbale del comitato di selezione emergerebbe che il sig. Y non aveva preso alcuna posizione discriminatoria nei confronti della ricorrente e che la sua posizione di presidente del comitato non aveva rivestito alcun ruolo ai fini della decisione del 28 luglio 2011. Infatti, discenderebbe dal verbale del comitato che la ricorrente era stata classificata come ultima dei cinque candidati, che la decisione del comitato di raccomandare il sig. A per il posto controverso era stata presa all’unanimità dei suoi membri e che i voti attribuiti dai membri del comitato a ciascuno dei candidati erano omogenei, dato che nessun membro si era discostato in modo significativo dall’orientamento espresso dagli altri.

–       Giudizio del Tribunale

59      Secondo una giurisprudenza costante, l’ampio potere discrezionale attribuito ad una commissione giudicatrice o a un comitato di selezione nel determinare le modalità e il contenuto dettagliato delle prove orali alle quali debbono sottoporsi i candidati deve essere compensato da una scrupolosa osservanza delle regole che disciplinano l’organizzazione di tali prove (sentenze Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24, e Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38).

60      Emerge da una giurisprudenza anch’essa costante che la commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati durante le prove orali siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività (sentenza Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata). Benché la procedura di copertura del posto vacante in esame non abbia assunto la forma di un concorso, tale giurisprudenza può essere applicata al caso di specie dal momento che un comitato di selezione persegue lo scopo, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, di scegliere i migliori candidati tra quelli che hanno sottoposto la propria candidatura a seguito della pubblicazione di un avviso di posto vacante e dispone di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di selezione.

61      Di conseguenza, la Banca, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, era tenuta a garantire la buona organizzazione della procedura di selezione e ad assicurare a tutti i candidati a tale procedura di selezione lo svolgimento più sereno e corretto possibile dei colloqui con il comitato di selezione. Era pertanto necessario che tutti i membri del comitato di selezione, designati dalla Banca, possedessero l’indipendenza necessaria a non mettere in dubbio la loro oggettività.

62      Spetta pertanto al Tribunale accertare se il comitato di selezione sia stato costituito e abbia operato regolarmente, nel rispetto, in particolare, del suo dovere di imparzialità, dato che tale rispetto è una delle regole che disciplinano i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso nonché quelli dei comitati di selezione e che sono soggette al sindacato del giudice dell’Unione (v., per quanto riguarda il funzionamento di una commissione giudicatrice di concorso, ordinanza Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62).

63      Il Tribunale è quindi chiamato ad esaminare, nel caso di specie, se il sig. Y si trovasse in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla ricorrente nei limiti in cui quest’ultima aveva avviato nei suoi confronti un procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche. In caso affermativo, il fatto che il sig. Y non si sia conformato al suo obbligo di astenersi dal valutare la candidatura della ricorrente costituirebbe una violazione del suo dovere di imparzialità e, di conseguenza, del dovere di imparzialità del comitato nel suo insieme.

64      A tale proposito, occorre rammentare che il conflitto d’interessi riguarda solo il caso in cui un funzionario o un agente debba esprimere, nell’esercizio delle sue funzioni, un parere su una questione alla cui trattazione o alla cui soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza (a titolo di esempio, sentenza Giannini/Commissione, T‑100/04; in prosieguo: la «sentenza Giannini», EU:T:2008:68, punto 223).

65      Orbene, la mera circostanza che un membro di una commissione giudicatrice di concorso o di un comitato nell’ambito di una procedura di selezione sia interessato da una denuncia di molestie psicologiche presentata da un candidato al concorso o alla procedura di selezione non può, in quanto tale, implicare l’obbligo per il membro interessato di dimettersi dalla commissione o dal comitato di selezione (v., in tal senso, sentenza BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, punto 72). Invece, se emerge, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che tale membro della commissione è in conflitto di interessi nel senso che ha, direttamente o indirettamente, un interesse personale a favorire o a svantaggiare uno dei candidati, l’obbligo di imparzialità, quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che egli non possa esprimersi sui meriti di tale candidato, in particolare se è previsto che la persona scelta in esito alla selezione di cui trattasi collabori successivamente sotto la sua autorità gerarchica.

66      Nella fattispecie, è pacifico che la divisione RPP, di nuova costituzione, era integrata nel dipartimento del rischio/credito e che il sig. Y, quale direttore di tale dipartimento, sarebbe divenuto il superiore gerarchico diretto del candidato che avrebbe occupato il posto controverso. Il Tribunale deve dunque esaminare se la ricorrente abbia fornito indizi oggettivi, pertinenti e concordanti secondo i quali il sig. Y, quale membro e presidente del comitato di selezione, aveva un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza nella valutazione della sua candidatura al posto controverso.

67      A tale proposito, da un lato, è pacifico che, il 28 febbraio 2011, un procedimento d’inchiesta in materia di rispetto della dignità della persona sul lavoro è stata avviata su richiesta della ricorrente per intimidazioni e molestie psicologiche, in particolare, asseritamente poste in atto dal sig. Y. Pertanto, il Tribunale osserva che la Banca ha considerato che una siffatto procedimento d’inchiesta fosse necessario alla luce dei fatti e che non vi fosse luogo di respingere a priori la domanda della ricorrente.

68      Non è neanche controverso il fatto che, l’11 luglio 2011, il comitato d’inchiesta investito della denuncia presentata dalla ricorrente ha reso il suo parere, il quale non contiene alcuna conclusione formale sulla questione se i comportamenti contestati al sig. Y costituissero molestie psicologiche, anche se il comitato d’inchiesta, in particolare, ha constatato che taluni comportamenti denunciati dalla ricorrente si erano effettivamente verificati. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Banca ha affermato che, di norma, il parere di un comitato d’inchiesta in materia di molestie psicologiche è trasmesso al presidente della Banca per l’adozione di una decisione, ma non direttamente ai presunti molestatori né al denunciante. Essa ha anche precisato che, indubbiamente, il sig. Y aveva ricevuto comunicazione formale della decisione di non dare seguito alla denuncia della ricorrente adottata dal presidente della Banca in considerazione del parere del comitato d’inchiesta, ma non del parere stesso.

69      D’altro lato, è anche pacifico che l’avviso di posto vacante per il posto controverso è stato pubblicato il 20 maggio 2011 e che il colloquio della ricorrente con il comitato di selezione ha avuto luogo il 13 luglio 2011, cioè due giorni dopo che il comitato d’inchiesta aveva reso il proprio parere, e che, il 18 luglio 2011, il comitato di selezione ha redatto il suo verbale nel quale proponeva il sig. A per coprire tale posto.

70      Emerge quindi dai punti precedenti che la procedura di selezione si è svolta parallelamente al procedimento d’inchiesta.

71      Inoltre, discende dal parere del comitato d’inchiesta che la ricorrente ha lamentato, in particolare, una «messa al bando» da parte del sig. Y mediante l’affievolimento e/o la limitazione del suo ruolo e delle sue responsabilità.

72      A tale proposito, il comitato d’inchiesta ha rilevato che, «[p]rogressivamente, la posizione [della ricorrente] è cambiata dal punto di vista [del sig. Y]: da collaboratrice apprezzata e valutata molto favorevolmente, essa è divenuta un elemento di disturbo nel percorso da lui seguito. Dal momento che lei, per di più, era una concorrente per il posto di [d]irettore [g]enerale della [DG “Gestione del rischio”], [il sig. Y] non ha esitato a colmare i vuoti di potere lasciati [dalla ricorrente] a causa della sua malattia e che quest’ultima cercava per quanto possibile di colmare dal suo letto di malattia» e che, in tal modo, il sig. Y ha «passo dopo passo allontanato [la ricorrente] dal suo posto appropriandosi di tutti gli aspetti strategici che comporta il servizio di coordinamento. Attualmente è quindi pacifico (…) che l’organigramma della [DG “Gestione del rischio”] è tale che il [sig. Y] concentra nelle sue mani tutte le funzioni chiave, strategiche, che attribuiscono ampia visibilità nei confronti della gerarchia della Banca e che [la ricorrente] è relegata a svolgere funzioni amministrative. Ciò che [la ricorrente] aveva previsto si è dunque verificato».

73      Nel suo parere, il comitato d’inchiesta afferma anche che i «rapporti [della ricorrente con il sig. Y], in precedenza eccellenti, si deterioravano, dal momento che [il sig. Y] colmava i vuoti lasciati [dalla ricorrente] e si appropriava man mano delle funzioni più importanti e intellettualmente ambite [della ricorrente], mentre quest’ultima non accettava tale erosione delle sue competenze. Alla fine, ogni comunicazione e ogni rapporto di fiducia tra i due era[no] divenut[i] impossibil[i]».

74      Inoltre, il comitato d’inchiesta osserva che il sig. Y «è (…) considerato un uomo ambizioso che specula sul suo futuro professionale e che è descritto da alcuni come un rullo compressore che avanza senza troppo occuparsi dei danni collaterali che può causare» e che «[la ricorrente] si trovava in quel contesto, ostacolava le sue ambizioni e la sua assenza (…) per malattia bloccava parzialmente la buona esecuzione del lavoro, doveva quindi essere allontanata».

75      Emerge quindi dal parere del comitato d’inchiesta che il sig. Y aveva effettivamente adottato alcuni dei comportamenti che gli contestava la ricorrente e che, al momento del colloquio della ricorrente con il comitato di selezione, il 13 luglio 2011, le relazioni professionali tra la ricorrente e il sig. Y erano gravemente deteriorate.

76      Dato che il sig. Y sarebbe diventato il superiore gerarchico diretto della ricorrente se lei fosse stata selezionata e nominata al posto controverso, il Tribunale ritiene che, alla luce delle considerazioni e dei fatti esposti nei punti da 67 a 75 della presente sentenza, e in particolare dei fatti che il comitato d’inchiesta, nel suo parere, considera comprovati, la ricorrente ha fornito, nel caso di specie, indizi oggettivi, pertinenti e concordanti a sostegno della sua affermazione secondo la quale, quando il sig. Y è stato nominato membro del comitato di selezione, egli si trovava in una situazione di conflitto di interessi tale da mettere in dubbio la sua capacità di valutare con l’oggettività necessaria la candidatura della ricorrente.

77      È pacifico che il sig. Y ha partecipato al colloquio e alla valutazione della ricorrente, mentre avrebbe dovuto astenersi dal momento che si trovava in una situazione di conflitto di interessi nei suoi confronti.

78      Inoltre, occorre rammentare che gli articoli 5.1 e 10.3 delle buone pratiche dispongono che il presidente del comitato di selezione possiede un diritto di voto decisivo in mancanza di consenso sulla raccomandazione finale e che, nelle deliberazioni, deve prendere la parola per ultimo per non influenzare gli altri membri del comitato di selezione. Di conseguenza, emerge da tali disposizioni che il sig. Y, quale presidente del comitato di selezione, è stato in condizioni di rivestire un ruolo preponderante nei lavori del comitato e di influenzare gli altri membri del comitato di selezione.

79      Alla luce delle considerazioni suesposte e a prescindere dal contenuto delle discussioni tra i membri del comitato di selezione nonché dalle posizioni difese dai diversi membri del comitato, ivi compreso il sig. Y, occorre concludere che quest’ultimo, per il fatto di aver assunto la carica nel comitato di selezione, ha violato il suo dovere di imparzialità. Di conseguenza, poiché ciascuno dei membri del comitato di selezione deve possedere l’indipendenza necessaria affinché non sia compromessa l’oggettività del comitato di selezione nel suo insieme, si deve considerare che il dovere di imparzialità del comitato di selezione nel suo insieme è stato violato.

80      Gli argomenti sollevati dalla Banca non inficiano questa conclusione.

81      Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale sarebbe stato «inconcepibile» che il direttore del dipartimento del posto vacante, nella fattispecie il sig. Y, non presiedesse tutti i colloqui effettuati dal comitato di selezione, basti evidenziare che l’articolo 4.1 delle buone pratiche dispone che il presidente del comitato rappresenta «normalmente la direzione generale» del posto da coprire e che l’allegato I delle istruzioni non richiede che il comitato sia composto dal direttore del dipartimento del posto da coprire. Pertanto, nella regolamentazione interna della Banca, non si fa riferimento al dipartimento del posto da coprire, bensì alla direzione generale del posto da coprire, ed è ammesso che il direttore del dipartimento del posto da coprire non sia membro del comitato di selezione.

82      Peraltro, occorre rammentare (v. punti 30 e 31 supra) che la ricorrente aveva chiesto, con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2011 indirizzato al direttore del dipartimento delle risorse umane, che il sig. Y fosse sostituito, richiesta che le è stata negata il giorno stesso dal citato direttore. Orbene, in presenza di un conflitto di interessi, la Banca avrebbe dovuto evitare che il sig. Y fosse membro, e a maggior ragione presidente, del comitato di selezione o, perlomeno, avrebbe dovuto fare in modo che si astenesse dall’intervenire durante il colloquio e la valutazione della ricorrente, cosa che non ha fatto.

83      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il parere del comitato d’inchiesta dell’11 luglio 2011 sarebbe pervenuto alla conclusione che non fossero state poste in atto molestie da parte del sig. Y, ragion per cui il sig. Y non si trovava in una situazione di conflitto di interessi, il Tribunale rammenta che la procedura di selezione si è svolta parallelamente al procedimento d’inchiesta (v. punto 70 della presente sentenza) e che, quando, il 14 giugno 2011, il direttore del dipartimento delle risorse umane si è rifiutato di sostituire il sig. Y nel comitato di selezione, il comitato d’inchiesta non aveva ancora reso il suo parere. Poiché il colloquio del comitato di selezione con la ricorrente era inizialmente previsto per il 17 giugno 2011, la Banca non considerava dunque inopportuno che il sig. Y, il quale in tale data era sottoposto ad un procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche, fosse membro del comitato di selezione. L’argomento della Banca relativo alle conclusioni negative del parere del comitato d’inchiesta sull’esistenza di comportamenti configurati molestie psicologiche poste in atto dal sig. Y è dunque privo di pertinenza. In ogni caso, indipendentemente dalla data in cui il sig. Y sia potuto venire a conoscenza del fatto che il comitato d’inchiesta aveva reso il suo parere, tale parere non ha potuto in alcun modo incidere sull’esistenza del conflitto di interessi in cui si trovava il sig. Y durante la procedure di selezione. Infatti, la circostanza che le relazioni professionali tra il sig. Y e la ricorrente fossero gravemente deteriorate prima dell’inizio della procedura di selezione, come emerge dal parere del comitato d’inchiesta, è sufficiente, nel caso di specie, per giungere alla conclusione che il sig. Y era in conflitto di interessi.

84      Analogamente, il Tribunale rileva che l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi di un membro del comitato di selezione nei confronti di un candidato non può essere compensato né dalla presenza di un rappresentante del dipartimento delle risorse umane all’interno del comitato né dalla presenza di un osservatore del COPEC.

85      Infine, per quanto riguarda l’argomento della Banca secondo il quale emerge dal verbale del comitato di selezione che il sig. Y non ha adottato posizioni discriminatorie nei confronti della ricorrente e che il sig. A è stato scelto all’unanimità, il Tribunale osserva che, in realtà, come fatto valere dalla Banca, i voti attribuiti da ciascun membro del comitato a ciascuno dei candidati sono piuttosto omogenei. Tale constatazione non consente tuttavia di escludere l’esistenza di un conflitto di interessi in capo al sig. Y né la possibilità che il sig. Y, quale presidente del comitato, abbia potuto influenzare la valutazione dei candidati effettuata dagli altri membri del comitato di selezione.

86      Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve concludere che la procedura di selezione è stata irregolare in quanto il presidente del comitato di selezione e, di conseguenza, il comitato nel suo insieme hanno violato il loro dovere di imparzialità. Occorre pertanto dichiarare che la prima censura del primo capo del motivo è fondata.

 Sulla seconda censura, relativa alla mancanza di imparzialità da parte degli altri membri del comitato di selezione

–       Argomenti delle parti

87      La ricorrente sostiene che, oltre al sig. Y, gli altri membri del comitato si sono dimostrati parziali, in quanto la maggior parte di essi aveva approvato la riorganizzazione della DG «Gestione del rischio», e, in particolare, la creazione della divisione RPP al cui capo sarebbero stati attribuiti la quasi totalità dei ruoli e delle responsabilità che rientravano nelle sue funzioni in qualità di capo della divisione del coordinamento.

88      La Banca non si pronuncia su tale seconda censura.

–       Giudizio del Tribunale

89      È sufficiente osservare che la ricorrente si limita ad affermare che gli altri membri del comitato di selezione hanno potuto violare il loro dovere di imparzialità, senza tuttavia far valere che ciò sia avvenuto nel caso di specie. In tal modo, la ricorrente svolge mere speculazioni, senza fornire alcun elemento di prova atto a dimostrare tale affermazione. Pertanto, la seconda censura del primo capo del motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

90      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare parzialmente fondato il primo capo del motivo unico del ricorso, relativo all’esistenza di irregolarità che viziano la procedure di selezione.

 Sul secondo capo del motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

91      La ricorrente sostiene che la relazione orale di dieci minuti dinanzi al comitato di selezione svolta da tutti i candidati consisteva in una breve presentazione su un argomento tecnico a partire da due note interne della Banca che erano state distribuite a tutti i candidati prima del loro colloquio con il comitato di selezione. Orbene, poiché il sig. A avrebbe redatto o partecipato alla redazione di tali due note interne, quest’ultimo sarebbe stato ingiustamente privilegiato rispetto agli altri candidati. Favorendo manifestamente uno dei candidati al posto controverso mediante la scelta di basare la prova della relazione orale sulle due note interne in esame, il comitato di selezione avrebbe violato il principio di parità di trattamento.

92      La Banca ammette che sig. A ha collaborato alla fase di preparazione delle due note interne in esame, ma ritiene che nessuno dei candidati sia stato ingiustamente svantaggiato, dal momento che la comprensione di tali note non richiedeva conoscenze particolari e che esse erano state distribuite a tutti i candidati prima del colloquio. La relazione orale sarebbe stata solo una delle diverse prove che costituivano la procedura di selezione e non avrebbe perseguito lo scopo di valutare le competenze tecniche dei candidati, bensì piuttosto le loro capacità di comunicazione e di persuasione.

 Giudizio del Tribunale

93      Occorre rammentare che è costante giurisprudenza che il principio di non discriminazione, o di parità di trattamento, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Emerge quindi che vi è violazione del principio di non discriminazione qualora due categorie di persone, che si trovano in situazioni fattuali e giuridiche che non presentano differenze sostanziali, vengano trattate in maniera diversa o qualora situazioni diverse siano trattate in maniera uguale. Affinché una disparità di trattamento possa essere conforme al principio generale di non discriminazione, essa deve essere giustificata sulla base di un criterio oggettivo, ragionevole e proporzionato alla finalità da essa perseguita (v., a titolo di esempio, sentenze Giannini, EU:T:2008:68, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata, e Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 64).

94      Il principio di parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, in particolare, nel settore dei concorsi, di modo che incombe alla commissione giudicatrice vegliare rigorosamente sul suo rispetto nello svolgimento di un concorso. Sebbene la commissione giudicatrice goda di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove, spetta tuttavia al giudice dell’Unione esercitare il suo sindacato nella misura necessaria a garantire un pari trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta tra questi ultimi fatta dalla commissione giudicatrice (sentenze Giannini, EU:T:2008:68, punto 132, e De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 43).

95      Occorre osservare che ogni esame comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento alla luce del carattere necessariamente limitato del numero di domande che possono ragionevolmente essere poste in occasione di un esame a proposito di un determinato soggetto. È stato quindi ammesso che una violazione del principio di parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice nella scelta delle prove non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame (sentenze Giannini, EU:T:2008:68, punto 133, e De Mendoza Asensi/Commissione, EU:F:2014:14, punto 45).

96      Nel caso di specie, emerge dal fascicolo che i candidati dovevano tutti rispondere ad una questione simile posta loro da ciascun membro del comitato di selezione. Inoltre, il comitato di selezione aveva stabilito una prova identica per tutti i candidati, la quale consisteva in una relazione orale sulla base di due note interne della Banca, al fine di valutare la loro capacità a presentare un tema complesso e tecnico ad un pubblico non specializzato e a convincerlo della loro proposta. Le due note succitate dovevano dunque servire a mettere alla prova le capacità di comunicazione, di presentazione, di spiegazione e di persuasione dei candidati, e non le loro conoscenze tecniche.

97      Emerge parimenti dal fascicolo che il sig. A ha partecipato alla redazione delle due note interne sottoposte ai candidati ai fini della relazione orale dinanzi al comitato di selezione. Il Tribunale sostiene che il mero fatto di essere l’autore o il coautore di siffatte note conferisce una concreta familiarità con il loro contenuto e facilita potenzialmente qualsivoglia presentazione basata su di esse.

98      È vero che, come ha fatto valere la Banca, è stato deciso che la familiarità con un documento, che taluni candidati ad un concorso hanno potuto acquisire con il loro lavoro, non implica che essi siano stati indebitamente avvantaggiati dalla scelta della commissione giudicatrice di prendere tale documento come base per le domande di una prova, nei limiti in cui, da una parte, il vantaggio che la scelta di tale documento attribuisce a taluni candidati fa parte del rischio inerente, in linea di massima, ad ogni esame e, d’altra parte, il testo di tale documento era accessibile prima della prova (sentenza Giannini, EU:T:2008:68, punto 164).

99      A tale proposito, il Tribunale rileva che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Giannini (EU:T:2008:68), il ricorrente, candidato non vincitore di un concorso, lamentava il fatto che altri candidati avevano lavorato prima del concorso su taluni documenti preparatori del documento sul quale si basava la prova scritta. Emerge dalla sentenza Giannini (EU:T:2008:68) che non poteva essere presunta l’identità tra i documenti preparatori e il documento sottoposto ai candidati e che i candidati che avevano lavorato sui documenti preparatori non potevano avvalersi di un’eventuale conoscenza acquisita per aver lavorato sui citati documenti preparatori. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ne ha tratto la conclusione che la potenziale facilità che avrebbero avuto i candidati che avevano lavorato sui documenti preparatori a superare la prova scritta grazie alla loro familiarità con i citati documenti preparatori era molto poco pertinente e ha deciso che i candidati interessati non erano stati indebitamente avvantaggiati.

100    Per contro, nella presente causa, è giocoforza constatare che un solo candidato, il sig. A, conosceva meglio dei suoi concorrenti i documenti messi a disposizione dei candidati per preparare la loro relazione. E, fatto più importante, diversamente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza Giannini (EU:T:2008:68), il sig. A, in quanto autore o coautore, aveva lavorato direttamente sulle due note interne della Banca, e non su documenti preparatori di queste ultime, il cui contenuto in quanto documenti preparatori non sarebbe necessariamente stato identico a quello delle due note interne di cui trattasi. Di conseguenza, nei limiti in cui la relazione orale dei candidati era volta, segnatamente, a valutare la capacità di questi ultimi a convincere un pubblico non specializzato, nella prova consistente nella relazione orale il vantaggio di cui ha beneficiato il sig. A rispetto agli altri candidati a causa della sua partecipazione integrale o parziale alla redazione delle due note summenzionate è certamente concreto e pertinente.

101    Tale valutazione non può essere invalidata dal fatto che le due note interne in esame erano state messe a disposizione di tutti candidati prima del loro colloquio con il comitato di selezione, né dall’argomento della Banca, sollevato in udienza, secondo il quale tali due note erano ampiamente conosciute da tutti i candidati ben prima dell’inizio della procedura di selezione. In udienza, la Banca ha ammesso che il comitato di selezione avrebbe potuto scegliere, per la prova della relazione orale, altri testi diversi dalle due note summenzionate. È pertanto accertato che il sig. A è stato indebitamente privilegiato rispetto agli altri candidati.

102    Di conseguenza, occorre concludere che, avendo scelto di basare la prova della relazione orale comune a tutti candidati sulle due note interne della Banca summenzionate, quest’ultima ha violato il principio di parità di trattamento.

103    Il secondo capo del motivo unico del ricorso è quindi fondato.

104    Alla luce delle considerazioni suesposte, senza che sia necessario esaminare la domanda di misure istruttorie, deve essere accolto il primo capo delle conclusioni, volto all’annullamento della decisione del 28 luglio 2011.

2.     Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni, volti ad ottenere un risarcimento

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

105    La Banca fa valere che il giudice dell’Unione non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente. Nella fattispecie, con lettera del 19 settembre 2011, il presidente della Banca ha informato la ricorrente che la sua domanda risarcitoria del 5 settembre 2011 sarebbe stata trattata dopo il ritorno dalle ferie della persona responsabile presso il dipartimento delle risorse umane, il 23 settembre 2011. Orbene, la ricorrente ha adito il Tribunale della sua domanda risarcitoria il 27 ottobre 2011, senza aver ottenuto una risposta esplicita della Banca alla sua domanda del 5 settembre 2011, e prima della scadenza del termine di tre mesi perché una decisione implicita di rigetto di tale domanda sia venuta in essere. Di conseguenza, le domande risarcitorie dovrebbero essere respinte in quanto irricevibili.

106    La Banca aggiunge che le domande risarcitorie reiterano, almeno in parte, la domanda risarcitoria formulata nel ricorso presentato il 28 settembre 2011 dinanzi al Tribunale e iscritta a ruolo con il numero F‑95/11, per quanto riguarda il danno che la ricorrente avrebbe subìto a causa della pubblicazione del posto controverso. Le domande risarcitorie sarebbero pertanto, in ogni caso, anch’esse irricevibili, almeno parzialmente, per litispendenza.

107    In risposta ad un quesito formulato dal Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, in merito al chiarimento della sua posizione sulla ricevibilità delle domande risarcitorie alla luce delle sentenze De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), la Banca afferma che, anche se, secondo tali sentenze, una domanda risarcitoria potrebbe essere sottoposta al giudice dell’Unione senza tuttavia che una richiesta di risarcimento sia stata previamente presentata all’amministrazione, nondimeno quando una persona decide previamente di chiedere all’amministrazione di prendere posizione su una determinata questione, nonostante tale procedura non sia obbligatoria, l’interessato deve consentire all’amministrazione che ha deciso di adire di pronunciarsi entro un termine ragionevole. Tale nozione di termine ragionevole, evidenziata nella sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 26 a 30), si applicherebbe sia al termine di cui dispone il singolo per presentare una domanda all’amministrazione sia al termine di cui dispone quest’ultima per prendere posizione su tale domanda.

108    La ricorrente replica che le domande risarcitorie del suo ricorso devono essere considerate ricevibili.

 Giudizio del Tribunale

109    In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità di tutte le domande risarcitorie, il Tribunale rammenta che, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della Banca, sostanzialmente, qualsiasi controversia tra la Banca ed i membri del suo personale può essere oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice dell’Unione, dato che un siffatto ricorso può essere preceduto da un tentativo di composizione amichevole dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, e ciò indipendentemente dall’azione intentata dinanzi al giudice (sentenza De Nicola/BEI, EU:T:2012:205, punto 74).

110    Come già deciso, emerge chiaramente dall’articolo 41 del regolamento del personale della Banca, il quale prevede una procedura di conciliazione che si svolge indipendentemente dal ricorso presentato dinanzi al giudice, che la ricevibilità del citato ricorso contenzioso non è affatto subordinata all’esperimento di tale procedimento amministrativo che presenta un carattere facoltativo per gli impiegati della Banca (v., in tal senso, sentenza De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 96), mentre i funzionari o agenti devono aspettare la fine del procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

111    Inoltre, nella sentenza De Nicola/BEI (EU:T:2013:461, punti da 69 a 73), resa in appello avverso la sentenza del Tribunale De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19) – nella quale, applicando per analogia l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, il Tribunale si era dichiarato incompetente a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento danni del quale era investito in quanto tale ricorso non era diretto contro un atto adottato dalla Banca che ledesse l’interessato, dal momento che non era stata presentata previamente alla Banca nessuna domanda risarcitoria –, è stato disposto che, in assenza di normativa interna della Banca pertinente, il Tribunale non era legittimato a far dipendere la sua competenza o la ricevibilità di una domanda di risarcimento di cui era investito dall’«assenza di richieste risarcitorie e di qualsivoglia atto che arrec[asse] pregiudizio al quale sarebbe possibile collegare le conclusioni risarcitorie» nei confronti della Banca. Il Tribunale dell’Unione europea ha considerato che la sola normativa pertinente in tale contesto era quella prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale della Banca, la cui natura e ratio legis sono molto diverse da quelle dello Statuto, compresi i suoi articoli 90 e 91, e che l’esistenza stessa del regolamento del personale impedisce di procedere a puntuali analogie rispetto al citato Statuto.

112    Emerge dalla giurisprudenza menzionata nel punto precedente che la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni di un membro del personale della Banca non può essere condizionata alla previa presentazione alla Banca di una domanda risarcitoria, e nemmeno all’esistenza di un atto lesivo al quale sarebbe possibile collegare le domande risarcitorie. Pertanto, la domanda risarcitoria presentata alla Banca da un membro del suo personale rientra nella procedura interna di amichevole composizione che, in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale, è sempre facoltativa.

113    Nella fattispecie, come illustrato nel punto 43 della presente sentenza, con lettera del 5 settembre 2011 la ricorrente ha presentato alla Banca una domanda risarcitoria volta ad ottenere la compensazione dei danni asseritamente causati, segnatamente, dall’illegittimità della decisione del 28 luglio 2011. Il 27 ottobre 2011, quando la Banca non si era ancora pronunciata sulla sua domanda, essa ha depositato il presente ricorso. Nei limiti in cui la domanda risarcitoria rivolta alla Banca lo è stata nell’ambito del procedimento amministrativo interno di amichevole composizione delle controversie tra i membri del personale e la Banca e dal momento che la ricevibilità del ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale non è subordinata all’esperimento di tale procedimento amministrativo, il presente ricorso per risarcimento danni deve essere considerato ricevibile.

114    Tale conclusione non può essere invalidata dalla giurisprudenza citata dalla Banca nel suo controricorso. Infatti, le sentenze del Tribunale De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) e De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19) alle quali essa fa riferimento sono state rispettivamente annullate, in particolare per quanto riguarda i punti invocati dalla Banca, dalle sentenze del Tribunale dell’Unione europea De Nicola/BEI (EU:T:2012:205) e De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), sentenze che il Tribunale ha peraltro sottoposto alla Banca per osservazioni nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. punto 107 supra).

115    Analogamente, il Tribunale rileva che il punto 137 della sentenza del Tribunale De Nicola/BEI (EU:F:2011:19), punto parimenti sollevato dalla Banca nel suo controricorso, è privo di pertinenza, poiché riguarda la questione di sapere quale sia il momento a decorrere dal quale calcolare il termine ragionevole entro il quale un impiegato della Banca deve presentare il suo ricorso affinché quest’ultimo non sia considerato tardivo. Non sono pertinenti neanche i punti da 26 a 30 della sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (EU:C:2013:134), invocati dalla Banca nelle sue osservazioni in risposta alle misure di organizzazione del procedimento sulle sentenze del Tribunale dell’Unione europea De Nicola/BEI (EU:T:2012:205) e De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), poiché riguardano la nozione di «termine ragionevole» entro il quale un agente della Banca deve presentare un ricorso di annullamento diretto avverso un atto che promana da quest’ultima e che gli arreca un pregiudizio.

116    Nella fattispecie, il Tribunale non è chiamato a esaminare la questione della durata del termine per presentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, pena la considerazione di tale ricorso come tardivo, bensì ad esaminare se è competente o no a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento danni. In particolare, ad esso spetta esaminare se sia competente a conoscere di un ricorso per risarcimento presentato da un membro del personale della Banca senza che quest’ultimo abbia atteso la risposta della Banca sulla domanda risarcitoria che aveva previamente ad essa sottoposto. La tesi difensiva sviluppata dalla Banca è dunque priva di pertinenza.

117    In secondo luogo, per quanto riguarda la parziale irricevibilità delle domande risarcitorie per litispendenza, occorre rammentare che, quando un ricorso presenta identità di parti, di oggetto e di motivi con un ricorso proposto in precedenza, esso dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza, in conformità con la costante giurisprudenza (ordinanza Vienne e a./Parlamento, F‑22/06, EU:F:2006:89, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

118    Spetta dunque al Tribunale esaminare se i ricorsi nella causa F‑95/11 e nella presente causa, presentati rispettivamente il 28 settembre e il 27 ottobre 2011, abbiano le stesse parti contrapposte, vertano sul medesimo oggetto e si basino sugli stessi motivi.

119    Per quel che riguarda la condizione relativa all’identità delle parti in causa nell’ambito dei due ricorsi, va constatato che essa è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, in entrambi i ricorsi le parti contrapposte sono la ricorrente e la Banca.

120    Per quanto riguarda la condizione relativa all’identità dell’oggetto, occorre rilevare che, nella causa F‑95/11, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della decisione della Banca di modificare la natura delle sue funzioni nonché le modalità del loro svolgimento, privandola delle responsabilità confidatele in materia di politica generale del rischio, decisione quale emerge dalla nota al personale del 30 marzo 2011. Essa chiede anche il risarcimento dei danni che avrebbe subìto a seguito della violazione, da parte della Banca, dei suoi doveri di sollecitudine e di protezione che incomberebbero su quest’ultima in caso di assenza del suo personale per malattia, nonché dell’articolo 42 del regolamento del personale per non aver adottato, e non aver poi comunicato all’interessata, una decisione individuale nei confronti della ricorrente avente ad oggetto la modifica delle modalità di svolgimento e la natura delle sue funzioni.

121    Nella presente causa, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente causati dall’illegittimità della decisione del 28 luglio 2011 e dal fatto di essere stata costretta a presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione cui partecipava come membro una persona sottoposta, su sua richiesta, ad un procedimento d’inchiesta per molestie psicologiche pendente.

122    Di conseguenza, è giocoforza constatare che le domande risarcitorie del presente ricorso e quelle del ricorso nella causa F‑95/11 non presentano un oggetto identico. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Banca relativa alla litispendenza deve essere quindi respinta.

123    Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve dichiarare che le domande risarcitorie sono ricevibili.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

124    La ricorrente fa valere che la procedura di selezione le ha causato una grande inquietudine dal momento che, nonostante le sue richieste, essa ha dovuto presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione cui partecipava un membro che era uno dei presunti molestatori, sottoposto ad un procedimento d’inchiesta da essa avviato e ancora pendente.

125    La ricorrente afferma anche che la decisione del 28 luglio 2001 le ha suscitato un sentimento d’incomprensione e di umiliazione nonché una profonda delusione nei confronti della Banca. Tale decisione avrebbe anche causato un danno alla sua reputazione professionale nei limiti in cui, benché la maggioranza delle funzioni connesse con il posto controverso le fossero state attribuite prima della riorganizzazione della DG «Gestione del rischio», essa non è stata nominata a tale posto. La decisione del 28 luglio 2011 le avrebbe quindi causato un danno morale rilevante, che essa stima equitativamente in un importo di EUR 50 000.

126    Infine, la ricorrente sostiene che la decisione del 28 luglio 2011 le ha causato un danno materiale, corrispondente ad una perdita di retribuzione dal momento che la sua nomina al posto controverso le avrebbe consentito di apportare un contributo decisivo agli obiettivi strategici della DG «Gestione del rischio» e di beneficiare di una progressione di carriera più rapida. La ricorrente valuta il danno subito, ex aequo et bono, in un importo pari a EUR 436 100.

127    La Banca afferma che la domanda risarcitoria è priva di fondamento in quanto non le può essere addebitato nessun comportamento illegittimo. In ogni caso, per quanto riguarda il danno materiale, la ricorrente non avrebbe dimostrato la concretezza di tale danno, dato che la perdita di retribuzione sarebbe meramente ipotetica.

 Giudizio del Tribunale

128    Secondo una giurisprudenza consolidata, l’insorgere della responsabilità dell’amministrazione presuppone che il ricorrente dimostri la sussistenza di un’illegittimità, di un danno concreto e di un nesso di causalità fra il comportamento illegittimo e il danno lamentato. Queste condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza Arguelles Arias/Consiglio, F‑122/12, EU:F:2013:185, punto 128).

129    Nel caso di specie, va rilevato che il danno morale fatto valere dalla ricorrente trova origine, in parte, nella decisione del 28 luglio 2011 e, in parte, nel fatto che abbia dovuto presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione cui ppartecipava uno dei suoi presunti molestatori, sapendo che quest’ultimo era sottoposto ad un procedimento d’inchiesta e si trovava in conflitto di interessi nei suoi confronti.

130    Nel punto 104 della presente sentenza è stato stabilito che la decisione del 28 luglio 2011 deve essere annullata per violazione del dovere di imparzialità del comitato di selezione e violazione del principio di parità di trattamento dei candidati e, nel punto 77 della presente sentenza, è stato deciso che il sig. Y avrebbe dovuto astenersi dal colloquio del comitato di selezione con la ricorrente e dalla valutazione di quest’ultima. Poiché sono state accertate irregolarità commesse dalla Banca, occorre esaminare se queste ultime abbiano avuto conseguenze lesive per la ricorrente.

131    Per quanto riguarda, in primo luogo, il danno morale che la ricorrente ritiene di aver subìto, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’annullamento di un atto illegittimo può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che detto atto possa aver cagionato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale non connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e di cui con quest’ultimo non possa essere ottenuta integrale riparazione (sentenza CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 64).

132    Il Tribunale rammenta che è pacifico che il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento contenzioso al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti costituiscono un danno che può essere dedotto dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso un illecito. Poiché tali danni sono risarcibili quando non sono compensati dalla soddisfazione derivante dall’annullamento di un atto (v., in tal senso, sentenza CC/Parlamento, F‑9/12, EU:F:2013:116, punto 128, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑457/13 P), il Tribunale – tenendo conto del contesto in cui è stata adottata la decisione del 28 luglio 2011, cioè all’esito di una procedura di selezione nella quale la ricorrente ha dovuto presentarsi dinanzi ad un comitato di selezione presieduto da uno dei presunti molestatori, sapendo che quest’ultimo era sottoposto ad un procedimento d’inchiesta pendente e si trovava in una situazione di conflitto di interessi nei suoi confronti, e durante la quale il principio di parità di trattamento tra i candidati non è stato rispettato – ritiene equo valutare, nelle particolari circostanze del caso di specie, il danno morale subìto dalla ricorrente stabilendo, in via equitativa, il risarcimento di questo capo dello stesso in EUR 25 000.

133    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda della ricorrente volta alla condanna della Banca al risarcimento del danno materiale asseritamente causato dalla decisione del 28 luglio 2011 in quanto la decisione di non nominarla al posto controverso avrebbe avuto un impatto sulla sua retribuzione futura, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato l’effettività del danno subìto. Infatti, anche volendo supporre che, a seguito della procedura di selezione, la ricorrente fosse stata nominata al posto controverso, non è possibile determinare, concretamente, quali possibilità di progressione nella sua carriera avrebbe avuto, dal momento che siffatte possibilità sarebbero meramente ipotetiche. Ne consegue che le domande risarcitorie della ricorrente in tal senso non possono essere accolte.

134    Risulta da quanto precede che la Banca dev’essere condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 25 000.

 Sulle spese

135    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni dell’ottavo capo del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopracitato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

136    Risulta dalla motivazione della presente sentenza che, essendo stato essenzialmente accolto il ricorso, la Banca è la parte che soccombe. Inoltre la ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della Banca alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, occorre decidere che la Banca deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 28 luglio 2011 recante la nomina del sig. A al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» è annullata.

2)      La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare a CG la somma di EUR 25 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2014.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: il francese.