25.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 147/32 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione
(Causa F-93/11) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l’ammissione alle prove di valutazione - Mezzi di ricorso - Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo - Ricevibilità - Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso - Principio della tutela del legittimo affidamento - Certezza del diritto)
2013/C 147/58
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione
Dispositivo
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a versare EUR 1 000 al sig. Taghani. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.