Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2012 –
Cooperativa Vitivinicola Arousana / UAMI
(causa C-649/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Marchio denominativo ROSALIA DE CASTRO – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale ROSALIA»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 39)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto (v. punto 55)
Oggetto
| Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2010 – Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI – Sotelo Ares (T-421/10), recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2010 (procedimento R 1804/2008-4), relativa ad un’opposizione tra Maria Constantina Sotelo Ares e la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega. |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega è condannata alle spese. |