Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 settembre 2012 –
Brighton Collectibles / UAMI
(causa C-624/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamenti (CE) n. 40/94 e (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Marchio comunitario denominativo BRIGHTON – Opposizione – Interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale in caso di impedimento relativo alla registrazione»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 34-35)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 43-45)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113, § 2) (v. punto 53)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, Brighton Collectibles/UAMI e Felmar (T-403/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 30 giugno 2010, (procedimento R 408/2009-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Brighton Collectibles, Inc. e la Felmar — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) – Marchio comunitario denominativo BRIGHTON – Opposizione fondata sui marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori – Difetto di motivazione alla luce dei diritti nazionali richiamati. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Brighton Collectibles Inc. è condannata alle spese. |