Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 giugno 2012 –

Schenker / Air France

[causa C-589/11 P(I)]

«Impugnazione – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»

Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione che accerta un’intesa e infligge un’ammenda – Carenza di interesse diretto dei clienti delle imprese partecipanti all’intesa – Cliente che può chiedere il risarcimento dei danni causati dall’intesa – Cliente che ha depositato una domanda di accesso ai documenti del procedimento amministrativo relativo all’intesa – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 10, 12-16, 23-25)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2011, Air France/Commissione (T-62/11), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di intervento della Schenker AG - Interesse alla soluzione della controversia - Controversia concernente una domanda di annullamento della decisione C(2010) 7694 def. della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Schenker AG è condannata alle spese.