Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2012 – Omnicare / UAMI

(causa C-588/11 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno denominativo “OMNICARE” — Opposizione — Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione — Ricorso — Sentenza del Tribunale che respinge detto ricorso — Ritiro dell’opposizione — Impugnazione — Non luogo a provvedere»

Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Non luogo a provvedere — Impugnazione proposta dal richiedente un marchio comunitario nei confronti di una sentenza del Tribunale che conferma la decisione di una commissione di ricorso che ha rifiutato la registrazione — Ritiro dell’opposizione avverso la domanda di registrazione — Conclusione della controversia (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 11-12)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE) (T-290/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «OMNICARE», per servizi della classe 42, avverso la decisione R 402/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore – Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente.

Dispositivo

1) 

Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione proposta dall’Omnicare Inc.

2) 

L’Omnicare Inc. è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito del presente giudizio nonché del procedimento sommario.

3) 

L’Omnicare Inc. e l’Astellas Pharma GmbH sopportano le proprie spese.


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2012 – Omnicare / UAMI

(causa C-588/11 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno denominativo “OMNICARE” — Opposizione — Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione — Ricorso — Sentenza del Tribunale che respinge detto ricorso — Ritiro dell’opposizione — Impugnazione — Non luogo a provvedere»

Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Non luogo a provvedere — Impugnazione proposta dal richiedente un marchio comunitario nei confronti di una sentenza del Tribunale che conferma la decisione di una commissione di ricorso che ha rifiutato la registrazione — Ritiro dell’opposizione avverso la domanda di registrazione — Conclusione della controversia (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 11-12)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE) (T-290/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «OMNICARE», per servizi della classe 42, avverso la decisione R 402/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore – Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente.

Dispositivo

1) 

Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione proposta dall’Omnicare Inc.

2) 

L’Omnicare Inc. è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito del presente giudizio nonché del procedimento sommario.

3) 

L’Omnicare Inc. e l’Astellas Pharma GmbH sopportano le proprie spese.