Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2012 –
Rügen Fisch / UAMI

(causa C-582/11 P)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Marchio comunitario – Marchio denominativo SCOMBER MIX – Causa di nullità assoluta – Carattere descrittivo»

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Articolo 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punto 46)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, Rügen Fisch/UAMI (T-201/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2009 (procedimento R 230/2007-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rügen Fisch AG e la Schwaaner Fischwaren GmbH – Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) – Carattere distintivo del segno denominativo SCOMBER MIX.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Rügen Fisch AG è condannata alle spese.