Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 luglio 2012 –
Government of Gibraltar / Commissione

(causa C-407/11 P)

«Impugnazione – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea – Inclusione nell’elenco del sito «Estrecho Oriental» proposto dal Regno di Spagna che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare – Ricorso di annullamento – Domanda di annullamento parziale – Dissociabilità – Diritti della difesa»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualunque momento, con ordinanza motivata, senza fase orale (Regolamento di procedura della Corte, articolo 119) (v. punto 19)

2.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Condizione – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizioni di una decisione della Commissione che estendono la superficie di un sito d’importanza comunitaria – Annullamento che comporta una modifica della sostanza della decisione – Irricevibilità (Articolo 230 CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisione della Commissione 2009/95) (v. punti 29, 35, 42)

3.                     Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità nonché di dare alle parti la possibilità di presentare osservazioni scritte sulle risposte relative alla questione dell’irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 113 e 114, §§ 3 e 4) (v. punto 45)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 maggio 2011, Governo di Gibilterra/Commissione (T-176/09), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione 2009/95/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049], nella misura in cui aggiunge all’elenco un sito denominato «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposto dalla Spagna, il quale includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Governo di Gibilterra è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.