Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 — Atlas Transport / UAMI

(causa C-406/11 P)

«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso — Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 59 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 49, paragrafo 1 — Sospensione del procedimento — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 7, lettera c) — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 31-32)

2. 

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso — Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 1) (v. punto 46)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione), Atlas Transport GmbH/UAMI, T-145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ATLAS Air Inc. e l’Atlas Transport GmbH — Interpretazione dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l’opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

L’Atlas Transport GmbH è condannata alle spese.


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2012 — Atlas Transport / UAMI

(causa C-406/11 P)

«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ricevibilità dinanzi alla commissione di ricorso — Mancato deposito di una memoria che espone i motivi del ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 59 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 49, paragrafo 1 — Sospensione del procedimento — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 7, lettera c) — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 31-32)

2. 

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso — Presupposto per la ricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 1) (v. punto 46)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione), Atlas Transport GmbH/UAMI, T-145/08, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’ATLAS Air Inc. e l’Atlas Transport GmbH — Interpretazione dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) nonché della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) — Condizioni che giustificano la sospensione del procedimento di annullamento — Domanda di annullamento del marchio su cui si fonda l’opposizione pendente dinanzi al giudice nazionale.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

L’Atlas Transport GmbH è condannata alle spese.