ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 luglio 2012 (*)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE – Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto “Pneuma”) – Decisione della Commissione di porre fine al progetto e di recuperare l’anticipo versato – Risarcimento del presunto danno subito»
Nella causa C‑372/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 luglio 2011,
Power-One Italy SpA, rappresentata da R. Giuffrida e A. Giussani, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da P. Oliver e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J.‑J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Power-One Italy SpA (in prosieguo: la «Power-One») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 24 maggio 2011, Power-One Italy/Commissione (T‑489/08, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), recante rigetto del suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa ritiene di aver subito in conseguenza della decisione della Commissione del 24 aprile 2007 di porre fine al progetto intitolato «Pneuma (Pneumatic Uninterruptible Machine) System: An Uninterruptible Pneumatic Power Generator» (LIFE04 ENV/IT/000595) volto allo sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile (in prosieguo: il «progetto Pneuma») e di recuperare l’anticipo versato nell’ambito del finanziamento di tale progetto in base al regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2 I fatti, come esposti ai punti 1‑31 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
3 Con decisione del 2 settembre 2004, la Commissione europea ha approvato la concessione di un sostegno finanziario comunitario per un importo pari a EUR 1 226 753 a favore del progetto Pneuma. La Power-One si è impegnata a realizzare tale progetto tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2006, nonché a rispettare le disposizioni amministrative standard adottate dalla Commissione. Quest’ultima ha versato alla Power-One, in data 8 gennaio 2005, un anticipo di EUR 490 701,32.
4 Tra l’aprile 2005 e il novembre 2007 le parti hanno scambiato una fitta corrispondenza, riguardante in particolare i rapporti da fornire e le scadenze da rispettare.
5 In data 19 marzo 2007, la Commissione ha notificato alla Power-One la sua decisione di porre fine al progetto controverso e procedere al recupero dell’anticipo versato.
6 Con lettera raccomandata del 24 aprile 2007, la Commissione ha avvisato la Power-One che intendeva avviare il procedimento di recupero delle somme versate a titolo di anticipo.
7 In data 31 maggio 2007, la Power-One ha ordinato alla sua banca di procedere al rimborso delle somme percepite a titolo di anticipo.
8 Con lettera del 27 novembre 2007, la Commissione ha esposto un’ultima volta le ragioni della sua decisione di porre fine al progetto Pneuma e di procedere al recupero degli importi versati a titolo di anticipo.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2008, la Power‑One ha proposto un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno che affermava di aver subito a seguito della decisione controversa.
10 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale, alla quale la Power-One ha risposto in data 12 marzo 2009.
11 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
12 Il Tribunale ha ricordato, ai punti 43‑45 dell’ordinanza impugnata, che un ricorso per risarcimento danni dev’essere dichiarato irricevibile qualora sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima. Pertanto, un ricorso per risarcimento danni potrebbe essere considerato uno sviamento di procedura qualora avesse lo stesso oggetto e lo stesso effetto di un ricorso di annullamento, in particolare quando l’importo della somma di cui viene chiesto il pagamento corrisponde esattamente a quello delle somme di cui la ricorrente si trova privata in conseguenza della decisione controversa.
13 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 46 di detta ordinanza, che si potrebbe altresì concludere nel senso dell’irricevibilità del ricorso per risarcimento danni ove il ricorrente ricerchi un vantaggio più ampio, ma che includa quello che si sarebbe potuto ottenere da una sentenza di annullamento, a condizione tuttavia che venga constatata l’esistenza di uno stretto nesso tra il ricorso per risarcimento danni e il ricorso di annullamento.
14 Dopo aver rilevato, al punto 47 della stessa ordinanza, che nel caso di specie esiste un siffatto stretto nesso tra il ricorso per risarcimento danni e un eventuale ricorso di annullamento per quanto riguarda la parte della domanda corrispondente all’importo massimo del finanziamento comunitario previsto per il progetto Pneuma, il Tribunale ha concluso, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, nel senso dell’irricevibilità, entro tali limiti, del ricorso.
15 Riguardo all’altra parte della domanda per risarcimento danni, relativa all’eccedenza delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Pneuma (in prosieguo: il «danno residuale»), il Tribunale ha considerato, al punto 49 dell’ordinanza impugnata, che essa non aveva né lo stesso oggetto né lo stesso effetto di un eventuale ricorso di annullamento e, pertanto, non poteva essere giudicata irricevibile a motivo di uno sviamento di procedura.
16 Per contro, il Tribunale ha dichiarato irricevibile questa parte della domanda di risarcimento danni in quanto non conforme all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura.
17 Al riguardo il Tribunale ha precisato, al punto 52 dell’ordinanza impugnata che, trattandosi in particolare di un ricorso per risarcimento danni, l’atto introduttivo doveva contenere gli elementi che consentissero di identificare il comportamento lesivo addebitato, la natura e l’entità del danno, nonché il nesso causale tra tale comportamento e il danno asserito.
18 Il Tribunale ha considerato, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, che anche ammettendo che il ricorso della Power-One contenesse taluni argomenti che consentivano di individuare il comportamento addebitato alla Commissione, tuttavia le indicazioni fornite dalla Power-One rispetto agli altri due elementi necessari per far sorgere la responsabilità dell’Unione europea erano manifestamente insufficienti.
19 Il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso della Power-One si limitava a quantificare il danno complessivo, senza indicare la natura e l’entità del danno residuale.
20 Successivamente il Tribunale ha osservato, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso non conteneva alcuna indicazione circa il motivo per il quale la Power-One considerava che il danno residuale fosse ascrivibile alla revoca del finanziamento comunitario previsto per il progetto Pneuma.
21 Infine il Tribunale ha aggiunto, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che la posizione della Power-One in merito a questi due elementi mancanti non poteva nemmeno essere dedotta implicitamente dal contesto del ricorso.
Conclusioni delle parti
22 Con la sua impugnazione, la Power-One chiede che la Corte voglia
– annullare l’ordinanza impugnata;
– dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1655/2000, l’articolo 14 delle disposizioni amministrative standard adottate dalla Commissione nell’ambito della gestione del programma LIFE, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento;
– accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della Commissione e i danni da essa subiti e, pertanto, condannare l’Unione, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, a risarcirle tutti i danni subiti e quantificati in misura pari a EUR 2 876 188,99, vale a dire al costo sostenuto per il progetto Pneuma, e
– condannare la Commissione alle spese.
23 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione dichiarandola irricevibile e, in ogni caso, infondata, e
– condannare la Power-One alle spese.
Sull’impugnazione
24 Ai sensi dell’articolo 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
25 A sostegno della propria impugnazione, la Power-One deduce tre motivi. Il primo si basa sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché su una motivazione insufficiente e contraddittoria per quanto concerne l’esistenza di uno sviamento di procedura. Il secondo motivo è fondato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, su un’applicazione errata delle norme in materia di onere della prova, nonché su una motivazione insufficiente e contraddittoria riguardo alle allegazioni relative al danno residuale. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio generale di tutela del legittimo affidamento, l’applicazione errata delle norme in materia di onere della prova e di acquisizione della medesima, nonché l’omessa valutazione di fatti decisivi per la soluzione della controversia con riferimento al nesso di causalità.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
26 Con il suo primo motivo la Power-One contesta al Tribunale di aver effettuato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, una distinzione arbitraria tra l’importo del finanziamento comunitario del progetto Pneuma e l’importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione di tale progetto. La Power-One ritiene, da un lato, che sia stato manifestamente violato il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto le somme corrispondenti alle spese sostenute non sarebbero mai state integralmente investite se la Commissione avesse reso noto il suo intento di non concedere il finanziamento. Dall’altro, l’ordinanza impugnata non sarebbe adeguatamente motivata nella parte in cui accoglie l’eccezione di irricevibilità.
27 La Commissione ritiene che il primo motivo sollevato dalla Power-One intenda contestare non l’accertamento, da parte del Tribunale, dell’esistenza di uno stretto nesso tra, da un lato, la domanda di un risarcimento corrispondente all’importo massimo del finanziamento comunitario del progetto Pneuma e, dall’altro, l’annullamento della decisione della Commissione di porre fine al progetto Pneuma, ma soltanto la distinzione effettuata dal Tribunale tra tale importo massimo e l’importo corrispondente al danno residuale. Secondo la Commissione, l’argomento relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento riguarda il merito del ricorso e quindi va oltre la questione della ricevibilità. In ogni caso, il motivo dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto si limita a ripetere gli argomenti già esposti dalla Power-One in primo grado.
28 In subordine, la Commissione considera che la distinzione effettuata dal Tribunale è conforme alla giurisprudenza applicabile in materia.
Giudizio della Corte
29 Secondo una giurisprudenza consolidata, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura, risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato (v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 426, nonché del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I-9555, punto 24).
30 Con il suo primo motivo la Power-One contesta al Tribunale, in primo luogo, di non aver constatato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dal momento che, senza il sostegno del finanziamento comunitario, le somme spese per la realizzazione del progetto Pneuma non sarebbero state investite.
31 Orbene, si deve rilevare che il Tribunale ha anzitutto ricordato, ai punti 42‑46 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza pertinente in materia di irricevibilità di un ricorso per risarcimento danni a causa di sviamento di procedura.
32 Il Tribunale si è poi pronunciato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, sugli effetti giuridici che un eventuale annullamento della decisione controversa avrebbe potuto avere sul progetto Pneuma, vale a dire il ripristino del progetto controverso e il nuovo pagamento degli importi recuperati, nonché sullo stretto nesso esistente tra l’annullamento di tale decisione e il versamento di una parte della somma richiesta a titolo di risarcimento.
33 Infine il Tribunale ha concluso, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, che la parte della domanda diretta ad ottenere un risarcimento corrispondente all’importo massimo del finanziamento comunitario previsto per il progetto Pneuma mirava, in realtà, all’annullamento della decisione controversa e doveva essere respinta in quanto irricevibile per sviamento di procedura.
34 Anche se l’impugnazione consente indubbiamente di identificare l’elemento contestato dell’ordinanza impugnata, vale a dire il punto 47 di quest’ultima, l’argomento relativo all’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento non è tuttavia sufficientemente chiaro e preciso. Infatti, la Power-One si limita ad affermare che la violazione di detto principio è manifesta, in quanto la Commissione non avrebbe mai reso nota la sua intenzione di revocare il finanziamento.
35 In ogni caso, tale argomento non è tale da rimettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, relativa all’esistenza di uno stretto nesso tra un eventuale annullamento della decisione controversa e una parte della somma chiesta a titolo di risarcimento danni.
36 Si deve aggiungere, come risulta dai punti 53 e 54 dell’ordinanza impugnata, che l’argomento basato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento può essere pertinente soltanto nel contesto di un esame del merito della controversia e, in particolare, laddove si tratti di determinare se il comportamento della Commissione abbia potuto far sorgere la responsabilità dell’Unione ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE.
37 Orbene, è assodato che l’ordinanza impugnata ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza intraprendere un esame del merito della controversia.
38 Dal momento che l’argomento basato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento è diretto contro la parte dell’ordinanza impugnata relativa all’irricevibilità del ricorso per sviamento di procedura, ma è pertinente soltanto nel contesto dell’esame del merito della controversia, esso deve essere respinto.
39 In secondo luogo la Power-One oppone al Tribunale un difetto di motivazione riguardo all’esame dell’irricevibilità per sviamento di procedura.
40 Come risulta dai punti 12‑14 nonché 31‑33 della presente ordinanza, il Tribunale, a sostegno della sua decisione, ha richiamato la giurisprudenza pertinente in materia di irricevibilità di un ricorso per risarcimento danni a causa di sviamento di procedura e, successivamente, ha applicato detta giurisprudenza al caso di specie concludendo che una parte del ricorso per risarcimento danni mirava, in realtà, all’annullamento della decisione controversa.
41 L’argomento basato su un difetto di motivazione deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato.
42 Al riguardo, occorre ricordare che il fatto che il giudice di primo grado sia pervenuto ad una conclusione differente da quella del ricorrente non può, di per sé, viziare l’ordinanza impugnata di un difetto di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione, C‑583/08 P, Racc. pag. I‑4469, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
43 Risulta da quanto precede che il primo motivo deve essere dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
44 A sostegno del suo secondo motivo, la Power-One rileva che il Tribunale ha erroneamente considerato, ai punti 55 e 56 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso non contenesse le indicazioni necessarie riguardanti la natura e l’entità del danno residuale nonché il nesso di causalità tra il danno residuale e la revoca del finanziamento del progetto Pneuma. Secondo la Power-One, il Tribunale ha commesso un errore in diritto non riconoscendo la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto il danno subito è dovuto alle aspettative che la Commissione ha ingenerato nel corso del procedimento.
45 La Commissione ritiene che il secondo motivo confonda, nuovamente, la questione della ricevibilità del ricorso con l’esame del merito della controversia. Poiché l’ordinanza impugnata si limita alla questione della ricevibilità del ricorso, gli argomenti relativi al merito, esposti nell’ambito del presente motivo, sarebbero irricevibili.
46 In subordine, la Commissione considera che il Tribunale non ha commesso alcun errore in diritto dichiarando insufficienti, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura, gli elementi contenuti nell’atto introduttivo del ricorso.
Giudizio della Corte
47 Come risulta dal punto 36 della presente ordinanza, il Tribunale ha considerato che l’argomento relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento può essere pertinente soltanto nel contesto dell’esame del merito della controversia, in particolare qualora si tratti di identificare il comportamento contestato alla Commissione. Il Tribunale ha tuttavia aggiunto che le indicazioni indispensabili riguardanti gli altri due elementi necessari a far sorgere la responsabilità dell’Unione erano insufficienti.
48 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile senza intraprendere l’esame del merito della controversia.
49 Poiché il presente motivo, che si collega all’esame del merito della controversia, è diretto contro la parte dell’ordinanza impugnata relativa all’irricevibilità del ricorso per non conformità dell’atto introduttivo con l’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, esso deve essere respinto in quanto non pertinente.
50 Per di più, il presente motivo si limita a invocare la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento senza spiegare in cosa consista l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso ai punti 55 e 56 dell’ordinanza impugnata.
51 Risulta da quanto precede che, per la stessa motivazione esposta nell’ambito dell’esame del primo motivo, il secondo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
52 Con il suo terzo motivo, la Power-One rileva che il Tribunale ha commesso un errore materiale nella valutazione dei fatti risultanti dal fascicolo sottoposto al suo esame, dichiarando, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che il contesto del ricorso non permetteva di dedurre un’indicazione implicita quanto all’incidenza della condotta di cui trattasi sul fatto che la Power-One avesse sostenuto costi eccedenti l’importo massimo per il quale la Commissione si era impegnata.
53 Secondo la Power-One, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova prodotti non tenendo conto, nella motivazione della sua decisione, di diverse circostanze di fatto già invocate nell’atto introduttivo del ricorso, nonché nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
54 La Commissione ritiene, da parte sua, che anche il terzo motivo confonde la questione della ricevibilità del ricorso con l’esame del merito della controversia.
55 In subordine, la Commissione rileva che il terzo motivo è infondato, in quanto si basa su una lettura erronea del punto 57 dell’ordinanza impugnata. Infatti, l’analisi e la motivazione della constatazione della mancanza di elementi relativi al nesso di causalità figurerebbero al punto 56 dell’ordinanza impugnata, mentre il punto 57 di quest’ultima riguarderebbe soltanto gli elementi del ricorso che fornirebbero indicazioni implicite al riguardo.
Giudizio della Corte
56 Secondo una giurisprudenza consolidata, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare gli elementi di prova considerati. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituiscono una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Racc. pag. I‑6733, punto 44, nonché del 29 aprile 2004, Parlamento/Ripa di Meana e a., C‑470/00 P, Racc. pag. I‑4167, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
57 Orbene, detto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che occorra procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 54, nonché del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, Racc. pag. I‑2259, punto 32).
58 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il ricorrente il quale sostenga l’avvenuto snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78).
59 Con il suo terzo motivo la Power-One si limita a rilevare che il Tribunale, omettendo di tenere conto degli elementi di prova da essa prodotti in primo grado, ha commesso, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, uno snaturamento di tali elementi di prova.
60 Orbene, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che il ricorso della Power-One non conteneva manifestamente indicazioni concrete quanto alla natura e alla portata del danno residuale nonché all’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e il comportamento di cui trattasi, e, dall’altro, che dal ricorso della Power‑One l’esistenza di questi due elementi, necessari a far sorgere la responsabilità dell’Unione, non poteva essere dedotta nemmeno implicitamente.
61 Al riguardo, il Tribunale ha proceduto, ai punti 58‑60 dell’ordinanza impugnata, all’esame di taluni elementi di prova contenuti nell’atto introduttivo del ricorso. In primo luogo, esso ha rilevato che detto ricorso non conteneva alcuna indicazione circa le asserite richieste risarcitorie presentate dai partner strategici della Power‑One. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che dal ricorso non emergeva il motivo per il quale la Commissione, il cui impegno finanziario garantiva soltanto una parte dei costi sostenuti, dovesse essere ritenuta responsabile della totalità di tali costi. In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato che le affermazioni della Power-One relative al danno all’immagine, costituendo un argomento nuovo relativo al merito della controversia, non potevano essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso.
62 Lungi dal criticare puntualmente gli argomenti sviluppati dal Tribunale figuranti ai punti 57‑60 dell’ordinanza impugnata, con il terzo motivo la Power-One si limita a richiamare elementi già invocati nell’atto introduttivo del ricorso, nonché nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
63 Pertanto, nonostante invochi uno snaturamento degli elementi di prova, la Power‑One mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione di questi ultimi, che esula dalla competenza della Corte conformemente alla giurisprudenza citata al punto 56 della presente ordinanza.
64 Di conseguenza, il terzo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
65 Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che l’impugnazione deve essere integralmente respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura della Corte.
Sulle spese
66 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Power‑One, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Power-One Italy SpA è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.