Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1° dicembre 2011 – Longevity Health Products / UAMI

(causa C‑222/11 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. d) – Segno denominativo “5 HTP” – Domanda di dichiarazione di nullità – Impugnazione manifestamente irricevibile»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 24)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 29)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 marzo 2011 – Longevity Health Products / UAMI – Performing Science (5 HTP), causa T‑190/09, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 21 aprile 2009 (procedimento R 595/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Performing Science LLC e la Longevity Health Products, Inc. – Carattere distintivo del segno denominativo 5 HTP.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Longevity Health Products Inc. è condannata alle spese.