Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 —
Italia / Commissione

(causa C‑200/11 P)

«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera c) — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Articolo 4, paragrafo 1 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l’articolo 87, paragrafo 1, CE — Determinazione della portata della decisione — Presa in considerazione non soltanto del testo della decisione, ma altresì del contenuto della notificazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punto 27)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti — Qualificazione come aiuti nuovi [Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c); regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 4, § 1] (v. punti 30‑31)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Applicazione delle norme di diritto sostanziale vigenti al momento dell’adozione della decisione della Commissione (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 37‑39, 43)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Portata dell’obbligo — Notifica che deve contenere stime degli importi complessivi degli aiuti previsti in ragione della loro incidenza sull’ammissibilità dei medesimi (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002) (v. punti 47‑49)

5.                     Impugnazione — Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto — Motivo insufficientemente precisato — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 52‑54)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l’articolo 87, paragrafo 1, CE — Insussistenza del legittimo affidamento nell’ipotesi di modifica del regime di aiuto che supera i limiti della decisione di autorizzazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 65‑68)

7.                     Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Nozione — Disparità di trattamento derivante dalla limitazione temporale dell’autorizzazione a concedere aiuti di Stato in un settore del mercato — Giustificazione oggettiva (Regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 74‑76)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Italia/Commissione, T‑3/09, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.