Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2012 –
LAN Airlines / UAMI

(causa C‑198/11 P)

«Impugnazione – Articolo 119 del regolamento di procedura – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Marchio comunitario denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM – Domanda di registrazione – Opposizione del titolare dei marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori LAN – Rigetto dell’opposizione – Insussistenza di rischio di confusione – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 33)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 febbraio 2011, Lan Airlines/UAMI ‑ Air Nostrum (Líneas Aéreas del Mediterráneo) (T‑194/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso proposto avverso al decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 febbraio 2009 (procedimento R 107/2008-4), relativa al procedimento di opposizione fra la Lan Airlines, SA e la Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lan Airlines, SA è condannata alle spese.