Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 —
Cantiere navale De Poli / Commissione

(causa C‑167/11 P)

«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato − Incompatibilità con il mercato comune − Decisione della Commissione — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regolamento (CE) n. 1177/2002 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale»


1.                     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Potere discrezionale degli Stati membri quanto alla data della notifica — Obbligo nel caso di un meccanismo difensivo temporaneo di notificare prima della scadenza del regolamento che consente la concessione degli aiuti (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 31‑32)

2.                     Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 43)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Applicazione delle norme di diritto sostanziale vigenti al momento dell’adozione della decisione della Commissione (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 51‑53)

4.                     Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Nozione —Disparità di trattamento derivante dalla limitazione temporale dell’autorizzazione a concedere aiuti di Stato in un settore del mercato — Giustificazione oggettiva (Regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 74‑76)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l’articolo 87, paragrafo 1, CE —Insussistenza del legittimo affidamento nell’ipotesi di modifica del regime di aiuto che supera i limiti della decisione di autorizzazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 85‑87)

6.                     Impugnazione — Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto — Motivo che manifestamente non è diretto a censurare la sentenza — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 99‑100, 115)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione, T‑584/08, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cantiere navale De Poli SpA è condannata alle spese.

3)

La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.