ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
22 giugno 2011 (*)
«Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Contratti di lavoro a tempo determinato – Settore pubblico – Primo o unico contratto – Deroga all’obbligo di indicare le ragioni obiettive – Principio di non discriminazione – Mancanza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Nel procedimento C‑161/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trani con ordinanza 7 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2011, nella causa
Cosimo Damiano Vino
contro
Poste Italiane SpA,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità agli artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di non discriminazione, sancito dal diritto dell’Unione.
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Vino e il suo datore di lavoro, la società Poste Italiane SpA (in prosieguo: «Poste Italiane»), in merito alla liceità della clausola secondo la quale il contratto di lavoro che lo legava a detta impresa era stato concluso a tempo determinato.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43; in prosieguo l’«accordo quadro»), è basata sull’art. 139, n. 2, CE e mira, ai sensi del suo art. 1, ad «attuare l’accordo quadro (...), che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».
4 Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, il suo:
«(…) obiettivo è:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
5 Intitolata «Principio di non discriminazione», la clausola 4 dell’accordo quadro così dispone:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
(...)».
La normativa nazionale
6 L’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001, pag. 4), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 2005; in prosieguo: il «d.lgs. n. 368/2001»), così dispone:
«1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
(...)».
7 L’art. 2, comma 1 bis, di tale decreto legislativo prevede tuttavia che, dal 1° gennaio 2006, le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste possono concludere contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, o di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e in una percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono, senza dover indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, come richiesto dall’art. 1 di detto decreto legislativo.
Causa principale, iter processuale e questioni pregiudiziali
8 Il 28 marzo 2008 il sig. Vino ha concluso con Poste Italiane un contratto di lavoro a tempo determinato in base al quale egli è stato impiegato presso l’ufficio postale di Trani in qualità di portalettere junior nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2008. Poiché tale contratto era basato sull’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, non sono state indicate nel medesimo le ragioni obiettive che giustificavano il ricorso a un siffatto contratto a tempo determinato.
9 Ritenendo che la clausola di tale contratto, che prevedeva una durata determinata del medesimo, fosse contraria sia al diritto nazionale sia al diritto dell’Unione, il sig. Vino adiva il Tribunale di Trani per fare dichiarare l’illiceità di detta clausola.
10 Con decisione 23 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 2010, tale giudice ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di alcune disposizioni dell’accordo quadro, degli artt. 82 CE e 86 CE nonché del principio di non discriminazione.
11 La Corte si è pronunciata su tale domanda con ordinanza 11 novembre 2010, causa C‑20/10, Vino (in prosieguo: l’«ordinanza Vino»), emessa in conformità agli artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte.
12 Per quanto riguarda la questione proposta dal Tribunale di Trani sull’interpretazione del principio di non discriminazione, la Corte ha accertato, al termine dell’analisi svolta nei punti 50‑65 dell’ordinanza Vino, che essa era manifestamente incompetente a risolverla.
13 Nella decisione di rinvio il Tribunale di Trani ritiene che dal punto 57 di detta ordinanza emergerebbe che tale risposta è motivata dal fatto che le eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, del tipo di quelle di cui sarebbe oggetto il sig. Vino nella causa principale, non sono soggette, a parere della Corte, al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro.
14 Orbene, tale giudice spiega che, con la sua domanda 23 novembre 2009, esso intendeva accertare se l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 fosse contrario non al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro, bensì al principio generale di non discriminazione, sancito dall’ordinamento dell’Unione.
15 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario che la Corte si pronunci nuovamente, nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, al fine di accertare se detta disposizione della normativa nazionale violi il principio di non discriminazione di cui agli artt. 2 TUE, 9 TUE e 8 TFUE, al preambolo del Trattato UE e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la quale, in forza dell’art. 6 TUE, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale verifica non sarebbe affatto impedita dall’art. 51 di tale Carta, in quanto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale farebbe leva su un principio che trova la sua fonte diretta nei Trattati, prima ancora che in detta Carta.
16 Tutto ciò considerato, il Tribunale di Trani ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio generale di non discriminazione e di uguaglianza comunitario osti ad una disciplina interna (come quella dettata dall’art. 2, comma l bis, del D.Lgs. [n.] 368/2001), che abbia introdotto nell’ordinamento interno una fattispecie “acausale” che penalizzi i dipendenti [di] (...) Poste Italiane, nonché, rispetto a questa società, anche altre imprese dello stesso o di altro settore;
2) Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare (o a non applicare) la normativa interna contrastante con il diritto dell’Unione».
Sulle questioni pregiudiziali
17 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se il principio di non discriminazione, sancito dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, posto che quest’ultima stabilisce una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato assunti da un’impresa, quale Poste Italiane, nonché tra quest’ultima e i suoi concorrenti, per quanto concerne l’obbligo di indicare le ragioni obiettive del ricorso a un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato.
18 Ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura, la Corte, quando è manifestamente incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentito l’avvocato generale, senza proseguire il procedimento può statuire con ordinanza motivata.
19 Peraltro, ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del medesimo regolamento, quando una questione pregiudiziale è identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
20 Nella presente causa è opportuno applicare queste disposizioni del regolamento di procedura. Infatti, la prima questione proposta dal giudice del rinvio corrisponde alla quarta questione proposta dal medesimo giudice nella causa cha ha dato luogo all’ordinanza Vino, dove la Corte ha constatato, nel punto 65, di essere manifestamente incompetente a rispondere.
21 A tale proposito occorre rammentare che, dopo aver riformulato, nel punto 50 di detta ordinanza, la questione proposta in termini identici a quelli figuranti nel punto 17 della presente ordinanza ad eccezione dell’espressione «sancito dal diritto dell’Unione», la Corte ha sottolineato, nel punto 52 dell’ordinanza Vino, che il principio di non discriminazione fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Infatti, si evince da una giurisprudenza consolidata che questo principio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il cui carattere fondamentale è sancito, segnatamente, dagli artt. 20 e 21 della Carta (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2010, causa C‑550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54; 16 settembre 2010, causa C‑149/10, Chatzi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63, e 22 dicembre 2010, causa C‑208/09, Sayn-Wittgenstein, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 89).
22 Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, affinché il principio di non discriminazione possa applicarsi in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, è anche necessario che quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza 19 gennaio 2010, causa C‑555/07, Kücükdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
23 Come sottolineato dalla Corte nel punto 52 dell’ordinanza Vino, lo stesso ragionamento vale per le disposizioni della Carta, dato che esse si applicano, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della medesima, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione.
24 Come la Corte ha altresì ricordato, in sostanza, nel punto 52 dell’ordinanza Vino, questa limitazione non è stata modificata dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009. Infatti, ai sensi dell’art. 6, n. 1, TUE, che attribuisce valore vincolante alla Carta, e come si evince dalla dichiarazione relativa alla Carta, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, la Carta, come esplicitamente previsto dall’art. 51, n. 2, della medesima, non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione europea, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑400/10 PPU, McB., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51, nonché ordinanze 12 novembre 2010, causa C‑339/10, Asparuhov Estov e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12; 1° marzo 2011, causa C‑457/09, Chartry, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23 e 24, e 23 maggio 2011, cause riunite C‑267/10 e C‑268/10, Rossius e Collard, punto 16).
25 Pertanto, in occasione di un rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte è chiamata ad interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza McB., cit., punto 51).
26 È alla luce di tali principi che la Corte ha esaminato, nei punti 53‑63 dell’ordinanza Vino, se le disparità di trattamento, quali quelle descritte nel punto 17 della presente ordinanza, tra lavoratori a tempo determinato relativamente all’obbligo di indicare le ragioni obiettive per la stipula di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, siano soggette alle norme del diritto dell’Unione, in particolare a quelle dell’accordo quadro, dato che quest’ultimo concerne il lavoro a tempo determinato.
27 A questo proposito la Corte ha accertato che l’accordo quadro non ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, bensì mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di requisiti minimi, a stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (ordinanza Vino, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
28 Orbene, per quanto riguarda l’applicazione del principio di non discriminazione, la Corte ha osservato che le eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato, del tipo di quelle di cui sarebbe oggetto, secondo il giudice del rinvio, il sig. Vino nella causa principale, non sono soggette al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro, poiché tale disposizione riguarda unicamente le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato comparabili (ordinanza Vino, punti 55‑57).
29 Peraltro, la Corte ha sottolineato che nessuna disposizione dell’accordo quadro obbliga gli Stati membri ad adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, del tipo di quello concluso dal sig. Vino nella causa principale, con ragioni obiettive (ordinanza Vino, punti 58‑63).
30 Ciò posto, la Corte ha concluso che, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, non risulta che le disparità di trattamento oggetto della questione proposta siano soggette al diritto dell’Unione e che, di conseguenza, la Corte è manifestamente incompetente a risolverle (ordinanza Vino, punti 64 e 65).
31 Come si evince da quanto sin qui esposto, in particolare dal punto 21 della presente ordinanza, questa risposta non è assolutamente limitata, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, all’interpretazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro.
32 Indubbiamente, nei punti 55‑57 dell’ordinanza Vino, la Corte ha esaminato, come risulta dal punto 28 della presente ordinanza, se le disparità di trattamento, lamentate dal sig. Vino nella causa principale riguardo alla conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, siano soggette al principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell’accordo quadro.
33 Tuttavia, tale esame costituiva solo una tappa del ragionamento che spettava svolgere alla Corte, conformemente alla giurisprudenza richiamata nei punti 22‑25 della presente ordinanza, al fine di accertare se le disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti i lavoratori vincolati da un contratto di lavoro a tempo determinato si applichino a una fattispecie del tipo di quella del sig. Vino nella causa principale.
34 Avendo constatato, a conclusione di tale esame, che né la clausola 4 dell’accordo quadro né nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione disciplina la conclusione di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato, nel punto 64 dell’ordinanza Vino la Corte ha concluso che il principio generale di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione non si applica alla situazione del sig. Vino.
35 Da ciò deriva che le disparità di trattamento lamentate nella causa principale sono soggette unicamente alla normativa nazionale, la cui interpretazione spetta esclusivamente al giudice del rinvio.
36 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione né dalle disposizioni dei Trattati UE e FUE né dal preambolo del Trattato UE invocati dal giudice del rinvio a sostegno della sua nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.
37 Infatti, come si evince già dai punti 24 e 25 della presente ordinanza, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non ha affatto modificato il principio secondo cui la Corte, nell’ambito della competenza conferitagli dall’art. 267 TFUE, può unicamente interpretare il diritto dell’Unione, di cui fanno parte i principi fondamentali, quale il principio di non discriminazione, nei limiti delle competenze attribuite all’Unione.
38 Pertanto, a prescindere dalla portata delle disposizioni generali dei Trattati menzionate dal giudice del rinvio, resta fermo che, conformemente alla giurisprudenza richiamata nel punto 22 della presente ordinanza, affinché il principio di non discriminazione possa applicarsi in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, è anche necessario, come la Corte ha sostanzialmente dichiarato, nei punti 52 e 53 dell’ordinanza Vino, che quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, circostanza che non sussiste nel caso di specie.
39 A questo proposito occorre sottolineare che un principio, come quello ipotizzato dal giudice del rinvio, che si applichi alle disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato relativamente all’obbligo di indicare le ragioni oggettive per la stipula di un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato presuppone scelte di carattere normativo, fondate su una ponderazione degli interessi in gioco e la previa fissazione di norme precise e dettagliate, e non può essere dedotto dal principio generale di non discriminazione. Infatti, i principi generali del diritto dell’Unione rivestono rango costituzionale, laddove il principio ipotizzato dal giudice del rinvio è contrassegnato da un grado di specificità che necessita di un’elaborazione legislativa la quale, a livello dell’Unione, viene realizzata mediante un atto di diritto derivato dell’Unione (sentenze 15 ottobre 2009, causa C‑101/08, Audiolux e a., Racc. pag. I‑9823, punti 62 e 63, nonché 29 ottobre 2009, causa C‑174/08, NCC Construction Danmark, Racc. pag. I‑10567, punto 42).
40 Occorre pertanto dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione proposta dal Tribunale di Trani.
41 Alla luce di ciò, non occorre risolvere la seconda questione, poiché essa è rimasta priva di oggetto.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la prima questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani con decisione 7 febbraio 2011.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.