ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 settembre 2011 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Omessa descrizione delle circostanze in fatto della causa principale – Irricevibilità manifesta»
Nel procedimento C‑144/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Giudice di pace di Mestre, con decisione 16 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2011, nel procedimento penale a carico di
Asad Abdallah,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), e, in particolare, dell’art. 2, n. 2, lett. b), della medesima.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Abdallah.
3 L’art. 10 bis, primo comma, prima frase, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), quale modificato con legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «d. lgs. n. 286/1998»), prevede quanto segue: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni [di detto decreto legislativo] nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5 000 a 10 000 euro».
4 In caso di condanna per il reato di cui al suddetto art. 10 bis, il giudice, in forza dell’art. 16, primo comma, del d. lgs. n. 286/1998, ha il potere, tranne che in determinate circostanze, di sostituire la sanzione pecuniaria con un provvedimento di espulsione, per un periodo di almeno cinque anni.
5 Il Giudice di pace di Mestre ritiene che una situazione in cui uno Stato membro possa punire come reato la condotta del cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel territorio dell’Unione europea, senza che sia attribuito nessun rilievo ai motivi che hanno indotto detto cittadino a far ingresso e a permanere irregolarmente in quest’ultimo, sia contrario agli scopi perseguiti dalla direttiva 2008/115.
6 Infatti, dalle norme della disciplina italiana in questione nella causa principale discenderebbe che l’applicazione dell’ammenda, sostituibile con un provvedimento di espulsione, derivi direttamente dall’irregolarità del soggiorno. Ebbene, l’art. 6, n. 1, della direttiva 2008/115 prevederebbe, in una situazione del genere, l’adozione di una decisione di rimpatrio.
7 Inoltre, il Giudice di pace di Mestre ritiene che un’interpretazione estensiva dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2008/115, che consente agli Stati membri di decidere di disapplicare quest’ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a una sanzione penale che preveda o abbia come conseguenza il loro rimpatrio, in osservanza dell’ordinamento nazionale, o sottoposti a una procedura di estradizione, porterebbe alla conseguenza di impedire alle persone cui si applica la normativa nazionale in questione nella causa principale di godere pienamente delle garanzie previste da detta direttiva.
8 Ciò premesso, il Giudice di pace di Mestre ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Dica la Corte di Giustizia se la direttiva 2008/115 (…) osti alla previsione nazionale, quale quella di cui all’art. 10 bis [del d. lgs. n. 286/1998] che consideri reato, punito con l’ammenda da 5 000 a 10 000 euro, il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale, in violazione delle disposizioni dettate in tema di immigrazione, del cittadino di paesi terzi.
2) Dica la Corte di Giustizia se l’art. 2, [n. 2], lett. b), della direttiva 2008/115 (…) possa essere interpretato nel senso di escludere [dal]l’ambito di applicazione delle garanzie previste dalla citata direttiva l’espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva, quale quella prevista dall’art. 16, comma I, [del d. lgs. n. 286/1998], a seguito della commissione di una fattispecie di reato che punisca il mero ingresso ovvero trattenimento nel territorio nazionale, quale quella prevista all’art. 10 bis [di detto decreto]».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
9 Secondo una costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke, Racc. pag. I‑4871, punto 22, e 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider, Racc. pag. I‑1389, punto 20, nonché ordinanza 15 aprile 2011, causa C‑613/10, Debiasi, punto 19).
10 L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I‑393, punto 6; ordinanze 17 settembre 2009, causa C‑181/09, Canon Kabushiki Kaisha, Racc. pag. I‑146, punto 8, e Debiasi, cit., punto 21).
11 Pertanto, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, nella stessa decisione di rinvio, le circostanze in fatto e in diritto della controversia principale. Al riguardo, è importante ricordare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. ordinanza Canon Kabushiki Kaisha, cit., punti 10 e 11, nonché giurisprudenza ivi citata).
12 Nel caso di specie, nella decisione di rinvio, il Giudice di pace di Mestre ha descritto il contesto normativo della controversia principale ed ha fornito le motivazioni in diritto che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 2008/115. Viceversa, detta decisione non contiene nessuna descrizione, anche solo succinta, delle circostanze in fatto di tale controversia. Di conseguenza, la Corte non è in grado di verificare se l’ipotesi concreta sulla quale sono basate le questioni pregiudiziali rientri effettivamente nella sfera d’applicazione delle disposizioni della direttiva di cui si chiede l’interpretazione né, più in generale, di rispondere in modo utile e autorevole alle questioni proposte. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti ricordati nei punti 10 e 11 della presente ordinanza.
13 Di conseguenza, già in questa fase del procedimento occorre dichiarare, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
14 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre, con decisione 16 marzo 2011, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 8 settembre 2011
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.