Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 marzo 2012 —
Fidelio / UAMI
(causa C‑87/11 P)
«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Marchio denominativo Hallux — Rifiuto di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata »
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 73] (v. punto 43)
2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 59)
Oggetto
| Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2010 — Fidelio/UAMI (T‑286/08), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2008, relativa alla registrazione del segno denominativo Hallux come marchio comunitario per determinati prodotti rientranti nelle classi 10 e 25 (articoli ortopedici e scarpe) — Carattere distintivo di un segno denominativo che significa «alluce» in latino. |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Fidelio KG è condannata alle spese. |