Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2011 – Tresplain Investment / UAMI

(causa C‑76/11 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c) – Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di “common law” per abuso di denominazione (“action for passing off”)»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 53)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo, da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 73)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments / UAMI - Hoo Hing (T‑303/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «Golden Elephant Brand», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «GOLDEN ELEPHANT», per prodotti della classe 30 – Interpretazione e applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Tresplain Investments Ltd è condannata alle spese.